AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 09 ottobre 2017, n. 110586/RU
Elenchi riepilogativi INTRASTAT – Modifiche operanti dal 1°gennaio 2018.
Si segnala l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia del provvedimento prot. n.194409/2017 del 25 settembre scorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate, di concerto con questa Agenzia e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Modelli INTRA),in attuazione dell’art 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, come modificato dall’art 13, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
Detto provvedimento si colloca in un più ampio processo di semplificazioni finalizzate alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intra-unionali, con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti comunicativi a carico dei contribuenti IVA ma nel mantenimento della qualità e della completezza dei dati – di interesse sia fiscale che statistico – dagli stessi forniti, così da garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni eurounionali in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi.
In tale ottica, l’articolo 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione, a questa Agenzia, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, di cui al citato articolo 50, comma 6.
Tuttavia, detto adempimento comunicativo è stato successivamente mantenuto in vigore sino al 31 dicembre 2017 in base all’articolo 13, comma 4-ter del citato D.L. n. 244/2016.
Conseguentemente, solo a decorrere dal 1° gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.
E’ di tutta evidenza che resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, alla scadenza di rito, degli elenchi INTRA relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE, secondo la periodicità stabilita dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 22 febbraio 2010.
A quelle sopra descritte si aggiungono poi le seguenti ulteriori novità e semplificazioni di natura statistica, previste dal provvedimento del 25 settembre in commento che, come stabilito all’articolo 5, si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018:
Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di beni (Modello INTRA 2bis) Ai soli fini statistici, la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti IVA per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Gli altri contribuenti assolvono l’obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate di cui all’art 21 del D.L .n. 78/2010, ovvero di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n.127/2015.
Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto di servizi (Modello INTRA 2 quater)
Ai soli fini statistici, la trasmissione degli elenchi riepilogativi dei servizi intraunionali ricevuti resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Nell’ipotesi in cui tale soglia non venga raggiunta, l’obbligo viene assolto con gli adempimenti comunicativi all’Agenzia delle Entrate previsti dal citato all’articolo 21 del D.L .n. 78/2010, ovvero di cui all’art 1 del D. Lgs. n.127/2015.
Relativamente alla compilazione del campo “Codice Servizio”, è inoltre prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto ( passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).
Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1 bis)
L’indicazione dei dati statistici nel Modello INTRA è facoltativa per i soggetti IVA che presentano detti elenchi con periodicità mensile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M 22 febbraio 2010, che non hanno realizzato in alcuno deiquattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.
Elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi resi (Modello INTRA 1 quater)
Ai fini della compilazione del campo “Codice Servizio”, è prevista la semplificazione del ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto ( passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre).
Codeste Direzioni vorranno assicurare la massima diffusione, in ambito locale, della presente comunicazione, non mancando di segnalare eventuali problematiche che dovessero verificarsi nell’applicazione delle suddette disposizioni.
Potrebbero interessare anche i seguenti articoli:
- Elenchi INTRASTAT: obblighi, scadenze, novità, sanzioni e ravvedimento operoso
- AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 01 luglio 2019 - Firmato un accordo tra l’agenzia delle dogane e dei monopoli e l’amministrazione generale delle dogane della repubblica popolare cinese per la cooperazione tra la direzione regionale delle dogane di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4101 - Gli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l'effettiva occupazione di…
- Semplificazione elenchi INTRA presentati per finalità statistiche - ISTRUZIONI - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 20 febbraio 2018, n. 18558/RU
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 15 ottobre 2018, n. 112029/RU - Reg.to n.2018/1063. Modifiche al Reg.to (UE) n.2446/2018: le novità in materia di regimi doganali.
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 giugno 2020, n. 248558 - Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto
Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto illecitamente, va tassato per…
- Il trattamento economico, nei contratti di sommini
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22066 depositata il 13 ottobre 2020 inte…
- La conciliazione giudiziale non è equiparabile ad
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20913 depositata il 30 settembre…
- Il giudice tributario deve valutare le dichiarazio
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22036 depositata il 13 ottobre 2…
- L’obbligo di motivazione degli atti tributar
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21977 depositata il 12 ottobre 2…