AGENZIA DELLE DOGANE – Nota 18 dicembre 2019, n. 220911/RU
D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale. Ulteriori indirizzi applicativi.
Sono pervenute a questa Direzione, di seguito agli indirizzi applicativi adottati con la direttiva prot. n. 131411/RU del 20.9.2019, numerose richieste di chiarimenti concernenti gli esercizi pubblici di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche per i quali è stato ripristinato l’obbligo di denuncia di attivazione e di correlata licenza di esercizio. Giova premettere che le licenze previste dal D.Lgs. n. 504/95 (Testo unico accise), in quanto abilitano i soggetti allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti, vanno acquisite dall’esercente prima dell’inizio delle stesse come espressamente sancito dall’art. 63, comma 1, del Testo unico accise; la licenza relativa agli esercizi di cui in premessa ha portata omnicomprensiva ed include sia l’attività di vendita che di somministrazione di alcolici.
In assenza della licenza fiscale non si può dare avvio, in forza della specifica disciplina giuridica tributaria, all’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici.
Nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire, liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.
Continuano ad essere esclusi, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto. Avendo la licenza fiscale validità illimitata (fino a revoca), in caso di smarrimento o di eventi di pari effetto (distruzione, deterioramento, ecc..) l’esercente ne può richiedere in forma libera un duplicato all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di esercizio dell’attività.
Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente cui va altresì restituita la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo.
Con riguardo alla fattispecie richiamata nella direttiva di cui in premessa di variazione della titolarità dell’esercizio di vendita intervenuta in vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia (dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), si conferma che occorre procedere all’aggiornamento del titolo abilitativo anteriormente rilasciato mediante sua volturazione con provvedimento espresso. Al fine di consolidare la propria situazione giuridica e preservare la continuità aziendale, l’esercente subentrato nella gestione presenta al competente Ufficio delle dogane la denuncia di avvenuta attivazione, di cui è reperibile il modello sul sito di questa Agenzia, allegando il contratto avente ad oggetto il trasferimento o il godimento dell’azienda (cessione, affitto, usufrutto, ecc..) regolarmente depositato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il rilascio della nuova licenza è soggetto ad imposta di bollo; viene mantenuto il codice ditta già attribuito al medesimo esercizio di vendita.
Salvi i casi per i quali si deve procedere alla voltura della licenza di esercizio, l’esercente intestatario dell’atto è tenuto in via ordinaria a dare tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane di ogni variazione dei dati non incidenti sulla titolarità della gestione comunicati in sede di rilascio (ad es., variazione della residenza del titolare di impresa individuale). In tali ipotesi non si dà luogo a rilascio di altra licenza d’esercizio.
Viene segnalato, ancora, un differente comportamento che sarebbe adottato in determinate zone del territorio nazionale presso taluni SUAP relativamente all’applicazione dell’imposta di bollo sulla comunicazione prescritta ex art. 2 del D.Lgs. n. 222/2016 per l’attività di vendita di alcolici.
Per quanto di stretta competenza di questa Agenzia, si ribadisce che qualora l’esercente si avvalga del procedimento incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle dogane, assorbita per l’appunto dalla specifica comunicazione presentata dall’interessato al SUAP. Lo Sportello unico trasmette la medesima comunicazione direttamente all’Ufficio delle dogane che conclude il procedimento di matrice tributaria, ove non ricorrano casi di diniego, con il rilascio della licenza di esercizio soggetta ad imposta di bollo da assolvere nelle forme previste, inclusi i sistemi di pagamento telematici resi disponibili.
Rientrando l’attività di vendita e somministrazione di alcolici tra quelle individuate per l’unificazione degli adempimenti presso il SUAP, alla comunicazione prevista per l’avvio della stessa parrebbe da applicarsi in via esclusiva, quale elemento integrato nella cosiddetta “SCIA unica”, il regime amministrativo previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 222/2016 e, per esso, dall’art.19-bis, comma 2, della legge n. 241/90.
La configurazione giuridica unitaria rivestita dal predetto istituto, all’interno della quale la comunicazione non assume rilievo autonomo ed esaurisce i suoi effetti sostituivi, sembrerebbe far propendere per la non assoggettabilità di tale documento ad imposta di bollo. Vertendosi di una fase procedimentale non incardinata presso questa Agenzia, della argomentata tesi interpretativa nonché di ulteriori profili di analoga natura conseguenti al rilascio di copie o duplicati della licenza di esercizio si procederà ad investire la competente Agenzia delle Entrate.
Infine, fermo restando che ai sensi dell’art.19-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 gli esercenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente a questa Agenzia il proprio indirizzo di PEC, i documenti e le comunicazioni indirizzate agli Uffici delle dogane possono essere presentati, in alternativa, anche a mano, posta elettronica o mediane il servizio postale utilizzando un’opzione che consenta di verificarne la consegna ai predetti Uffici.
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