AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 351 del 20 giugno 2023
Agevolazione articolo 19 della citata legge n. 74 del 1987 – Accordo di divorzio stipulato all’estero concernente beni immobili siti in Italia
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante rappresenta che, in data 5 giugno 2017, ha acquistato con il coniuge immobili siti in Italia.
Successivamente, con sentenza emessa in Spagna è stato disposto lo scioglimento del matrimonio tramite divorzio e con l’atto notarile, denominato «Convenzione matrimoniale ripartizione e aggiudicazione dei beni della comunione dei beni ed estinzione di Condominio», sono stati regolati i rapporti patrimoniali tra le parti.
Al riguardo, l’Istante fa presente che tale atto, con riferimento ai predetti beni immobili, non riporta le menzioni previste a pena di nullità dall’articolo 40, n. 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddette ”menzioni urbanistiche”) e dall’articolo 29, comma 1bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52 (”conformità catastale”).
Pertanto, si rende necessario un atto di deposito presso un notaio italiano dell’atto redatto dal notaio spagnolo che contenga anche le dichiarazioni mancanti.
L’Istante precisa che il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio».
Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alla tassazione del summenzionato atto e, in particolare, chiede se alla fattispecie in esame si possa applicare l’esenzione di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante, all’atto di deposito ed alla contestuale ”conferma” che deve essere posto in essere allo scopo di consentire l’esecuzione (in Italia) delle formalità connesse agli intervenuti accordi patrimoniali tra i coniugi stipulati in Spagna in occasione del procedimento divorzile possono applicarsi le esenzioni previste dall’articolo 19 della citata legge n. 74 del 1987 per «gli atti, i documenti ed provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio», come avviene anche nell’ordinamento spagnolo.
In particolare, «L’atto ”Convenzione matrimoniale ripartizione e aggiudicazione dei beni della comunione dei beni ed estinzione di Condominio” del Notaio (spagnolo) […], si inserisce infatti in una sequenza di operazioni (domanda di Divorzio Convenzione Notarile Sentenza di divorzio), estremamente ravvicinate nel tempo ed interconnesse fra loro, che come ben evidenziato dall’Avvocato […], operante in Spagna la Legge Spagnola prevede per i casi di separazione e divorzio nei quali si dia esecuzione ad accordi patrimoniali tra i coniugi (nel nostro caso, una divisione)».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (recante «Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio») prevede che «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».
Detta disposizione è stata oggetto di vaglio costituzionale in diverse occasioni; in particolare:
con la sentenza 15 aprile 1992, n. 176, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in relazione sia all’allora vigente articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in materia di imposte ipotecarie e catastali, sia all’articolo 1 della Tariffa allegata al medesimo d.P.R. «nella parte in cui non comprende nell’esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione»;
con la sentenza 10 maggio 1999, n. 154, la medesima Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui «non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi». Con tale sentenza, la Consulta ha precisato che la ragione del trattamento fiscale di favore per gli atti e provvedimenti afferenti ai procedimenti di divorzio, e anche a quelli di separazione, risiede nella «esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale» dei coniugi coinvolti, e ciò anche al fine «di promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole» (cfr. anche Corte Costituzionale sentenza 11 giugno 2003, n. 202).
Con la circolare 21 giugno 2012, n. 27/E è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l’esenzione di cui all’articolo 19 della legge n. 74 del 1987 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, ha affermato che «l’esenzione (…) si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l’adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (…).
L’agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell’intento di regolare (…) i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge (…)».
In particolare, come chiarito dai giudici di legittimità, «L’elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell’ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione. Ciò con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto ‘necessario’ (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell’interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) quanto a quelli di contenuto ‘eventuale’ (patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l’instaurazione del regime di vita separata) (…)».
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, come risulta dalla documentazione prodotta dall’Istante, gli ex coniugi hanno posto in essere in Spagna, con apposito atto stipulato presso un notaio spagnolo, accordi patrimoniali nell’ambito di una domanda di divorzio (secondo la procedura prevista dalla legge spagnola), conclusa con la sentenza pronunciata dal Tribunale, secondo i quali gli immobili siti in Italia sono trasferiti dal coniuge all’Istante.
Al riguardo, si fa presente, in via preliminare, che ai sensi dell’articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull’ordinamento del Notariato e degli archivi notarili, l’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.
Al riguardo, l’articolo 68 del regolamento di esecuzione della citata legge (regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326) dispone che il notaio può ricevere in deposito, in originale o in copia, gli atti rogati in un Paese estero debitamente legalizzati, redigendo un apposito verbale, che deve essere annotato a repertorio.
Gli atti stipulati all’estero, pertanto, ai fini dell’utilizzo nello Stato italiano, devono essere legalizzati e depositati presso il notaio o presso l’archivio notarile distrettuale. L’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto notarile di deposito dell’atto estero grava sul notaio che riceve il documento in deposito, ai sensi dell’articolo 10 lettera b) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).
Come chiarito con la risoluzione 12 dicembre 1981, n. 250751, il pubblico ufficiale, nel redigere il verbale di deposito dell’atto formato all’estero e le copie conformi in lingua italiana di quest’ultimo, trasforma formalmente tale atto in atto proprio ed è perciò obbligato a chiedere la registrazione ed a pagare l’imposta principale, in solido con le parti contraenti e con i soggetti nell’interesse dei quali viene richiesta la registrazione (cfr. articolo 57, comma 1 del TUR).
La funzione del verbale di deposito, dunque, è quella di recepire l’atto formato all’estero al fine di consentirne l’uso nello Stato italiano (cfr. articolo 106 della legge n. 89 del 1913); il verbale di deposito costituisce, dunque, il mezzo attraverso il quale un determinato atto estero può essere utilizzato in Italia.
In relazione alle dichiarazioni urbanistiche e catastali, l’articolo 12, comma 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 prevede che «per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale».
Pertanto, ai fini del trasferimento dei beni immobili siti in Italia dal coniuge all’Istante, l’atto di «Convenzione Matrimoniale, Ripartizione ed Aggiudicazione dei Beni della Comunione dei Beni ed Estinzione di Condominio», deve essere depositato presso un notaio italiano il quale riporta nel verbale le necessarie attestazioni ai fini della conformità urbanistica e catastale.
Tale atto costituisce, quindi, un adempimento necessario per il trasferimento dei beni immobili, secondo quanto disposto dal legislatore nazionale.
In conclusione, tenuto conto che le parti hanno proceduto a sciogliere giudizialmente il matrimonio e che , come affermato dall’Istante il deposito presso il notaio italiano costituisce «condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio», si ritiene che la tassazione del relativo atto possa avvenire ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 74 del 1987, ossia in esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa previste per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento.
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