COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il LAZIO – Sentenza 03 dicembre 2019, n. 6755

Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Accordi di separazione e di divorzio – Esenzione – Condizioni – Previsione che il testo evidenzi in modo esplicito che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli sia elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – Non necessita – Finalità elusiva – Prova a carico dell’Ufficio

1. L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n.° 4727/29/2018, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso dei Sig.ri B. A., B. A., B. D. e M. R. avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n.° 13/1T/003817 per l’importo complessivo di €. 15.669,00.

Lamenta la appellante Agenzia che la CTP non ha considerato che l’esenzione fiscale degli atti di trasferimento a favore dei figli disposti in accordi di separazione e di divorzio, come previsto dall’art. 19 legge 74/1987, deve ritenersi applicabile a condizione che il testo dell’accordo, omologato dal Tribunale, preveda in modo esplicito che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli sia elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Controdeducono i contribuenti le seguenti considerazioni:

a) l’appello è inammissibile in quanto notificato via PEC rispetto ad un giudizio di primo grado svoltosi in forma cartacea;

b) la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’esenzione in questione si applica a tutti i trasferimenti effettuati o programmati dai coniugi in sede di separazione o divorzio.

2. Osserva preliminarmente la Commissione come è ammissibile l’appello dell’ufficio, ancorché notificato via PEC a seguito di un giudizio di primo grado svoltosi in forma cartacea.

Infatti l’art. 16 bis comma terzo DLgs 546/92, in vigore dal 1.1.2016, consente a ciascuna parte di avvalersi delle modalità telematiche di notifica e deposito di atti processuali, secondo le disposizioni di cui al decreto MEF 163/2013 e successivi decreti di attuazione, senza che sia prevista alcuna preclusione alla possibilità di scegliere in grado di appello se adottare o meno le modalità telematiche.

3. Ciò posto l’appello dell’ufficio non merita accoglimento per i seguenti motivi:

-La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro, come prevista dall’art. 19 legge 74/1987, deve (RGA 3611/2018) intendersi applicabile a qualsiasi trasferimento effettuato dai coniugi in sede di separazione o di divorzio (così Cass. 13340/2017).

– La stessa Corte ha ulteriormente affermato che da tale esenzione non possono essere esclusi gli atti di trasferimento non strumentali all’adempimento degli obblighi di mantenimento, o alla regolamentazione dell’affidamento dei figli minori, poiché in ogni caso si tratta di accordi finalizzati a raggiungere una sistemazione globale e transattiva della intervenuta crisi coniugale.

Ad avviso della Corte resta fermo che l’Ufficio, assolvendo al proprio onere probatorio, dimostri che quegli atti di trasferimento avevano una diversa finalità elusiva degli obblighi tributari (in tal senso anche Cass. 2111/2016).

Dimostrazione che, nel caso di specie, è da ritenersi del tutto carente.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l’appello e condanna l’appellante Ufficio al rimborso in favore degli appellati delle spese del grado, liquidate in complessivi €. 2.000,00 comprensivi del rimborso forfettario delle spese.