La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15181 depositata il 16 luglio 2020 intervenendo in tema di agevolazione prima casa ha statuito che il termine dei diciotto mesi entro cui trasferire la residenza decorre “con il trasferimento della proprietà del bene immobile. E tale effetto può ritenersi prodotto anche con la scrittura privata registrata”
La vicenda ha riguardato due contribuente a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione concernente l’imposta di registro nel suo importo ordinario, per decadenza dai benefici riservati alla prima abitazione, relativamente all’atto stipulato con scrittura privata registrata. I due contribuenti avverso avverso tale atto impositivo presentarono ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolgono la doglianza dei due ricorrenti, ritenendo che non si era realizzato il superamento del termine di 18 mesi per stabilire la residenza nell’immobile acquistato, atteso che il termine doveva farsi decorrere dalla data della ratifica del trasferimento immobiliare con atto notarile. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello nell’accoglierli, statuivano che in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, nell’ipotesi di acquisto di immobile ancora da completare, il proprietario non può accedere all’abitazione, sicché la normativa va interpretata secondo criteri di ragionevolezza, dovendosi ritenere che in detto caso, il dies a quo decorre dalla presa in possesso dell’abitazione e non dall’elemento formale del trasferimento dell’immobile. L’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito, respinge gli originari ricorsi dei contribuenti. I giudici di legittimità hanno ribadito che “in tema di imposta di registro, l’art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto’, detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, tanto che la violazione di detto obbligo comporta la decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge”
In particolare per la Suprema Corte ha affermato che “L’atto di conferma dell’originario atto di trasferimento immobiliare (scrittura privata registrata) non ne muta in senso sostanziale l’oggetto ed il contenuto, di guisa che non incidendo sul contenuto e sugli effetti giuridici della scrittura, non ha alcuna rilevanza ai fini della decorrenza del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza.”
Pertanto per la Corte non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi presentati dai contribuenti avverso l’avviso di liquidazione.
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