AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 aprile 2021, n. 304
Agevolazioni articolo 7.1, comma 4-bis della legge n. 130 del 1999 per i crediti deteriorati, prima di essere oggetto di cartolarizzazione, siano stati ceduti, dalla banca o dall’intermediario finanziario generante gli stessi, ad intermediari non finanziari che optato per cartolarizzazione
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante è una società istituita e regolata dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, recante la disciplina della cartolarizzazione dei crediti, che non ha la qualifica di intermediario finanziario autorizzato, iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
Nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, detta società ha proceduto all’acquisito di una pluralità di crediti deteriorati (non performing) garantiti da ipoteca iscritta su immobili suscettibili di successiva valorizzazione.
Tali crediti, tutti derivanti dall’erogazione di finanziamenti da parte di istituti di credito residenti, sono stati acquistati dai predetti istituti (operazioni sul mercato primario) o da soggetti che, a loro volta, li avevano ottenuti da questi acquirenti in passato (operazioni sul mercato secondario).
Le controparti che agiscono sul mercato secondario sono altri soggetti veicolo di cartolarizzazione, creati ai sensi della legge 130 del 1999, o soggetti autorizzati all’acquisto di crediti non performing, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 115 del Testo Unico Leggi di Pubblica sicurezza e dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 53 del 2015.
Ciò posto, la società istante chiede se le disposizioni agevolative recate dall’articolo 7.1, comma 4-bis della citata legge n. 130 del 1999, previste a favore delle Società veicolo d’appoggio, istituite nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, possano trovare applicazione anche nel caso, rappresentato con la presente istanza di interpello, in cui i predetti crediti deteriorati, prima di essere oggetto di cartolarizzazione, siano stati ceduti, dalla banca o dall’intermediario finanziario generante gli stessi, ad intermediari non finanziari che, al fine di procederne allo smaltimento, hanno, appunto, optato per la loro cartolarizzazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la finalità delle previsioni recate dall’articolo 7.1 sopra citato consista nell’agevolare lo smaltimento dei crediti deteriorati. In ragione di ciò, sarebbe consentito anche alle cessioni di crediti poste in essere dagli intermediari non finanziari poter accedere, in particolare, al regime agevolativo di cui al citato comma 4-bis dello stesso articolo 7.1.
Secondo l’istante, un’interpretazione restrittiva, tesa a limitare l’applicazione delle predette agevolazioni fiscali solo al ricorrere della circostanza che la cessione dei crediti venga posta in essere da intermediari abilitati (banche ed intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario) sarebbe in contrasto con le finalità della normativa.
Secondo l’istante, pertanto, anche nel caso in cui il cedente dei crediti deteriorati sia un intermediario non finanziario – fermo restando che il credito risulti all’origine generato da intermediari abilitati (banche ed intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico bancario) – risultano, comunque, applicabili le agevolazioni fiscali in commento.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 recante disposizioni relative alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari, al comma 4 prevede che «Possono essere costituite una o più società veicolo d’appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d’appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria».
Il successivo comma 4-bis dispone, che «Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d’appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all’operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d’appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito».
Il regime di favore di cui al citato comma 4-bis rende, dunque, fiscalmente neutrale l’intervento della società veicolo d’appoggio (c.d. ReoCo) nell’ambito dell’operazione volta alla monetizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati.
La previsione agevolativa in commento trova applicazione nel caso di cessione di crediti deteriorati poste in essere da intermediari abilitati (banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia). Tale circostanza è desumibile dalla lettura della previsione di cui al citato articolo 7.1 che al comma 1 stabilisce che «alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell’autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell’ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio, dell’immobile costituito in garanzia del credito ceduto, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo».
Come si evince dalla lettura combinata delle citate disposizioni di cui all’articolo 7.1, dunque, al fine di poter accedere alle agevolazioni ivi contemplate, tra cui quella prevista dal citato comma 4-bis, rileva la circostanza che i crediti deteriorati risultino ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106.
In altri termini, in base al tenore letterale delle citate disposizioni, la circostanza che la cessione di crediti deteriorati venga realizzata da parte dei soggetti di cui al citato comma 1 dell’articolo 7.1 (banche ed intermediari finanziari autorizzati) costituisce una condizione per poter utilizzare le disposizioni fiscali agevolative in esame, che, come detto, comportano l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Del resto, le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, pertanto, l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha, infatti, precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle “di carattere eccezionale che (…) esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione (…) e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva (…) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (cfr. sentenza Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106). In considerazione di quanto rappresentato deve ritenersi, dunque che per il caso rappresentato non possa trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dal comma 4-bis del più volte citato articolo 7.1.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26179 - Nel caso di interferenza del rapporto professionale tra contribuente e intermediario con il rapporto di imposta corrente tra contribuente ed Erario, stante l'estraneità del rapporto…
- Strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare – PIR Alternativi – Articolo 13–bis, comma 2–bis, decreto legge 26/10/2019, n. 124 e articoli 7, comma 1, lettera b–bis), e 7.2 legge 30/04/1999, n. 130 - Risposta n. 577 del…
- Trasformazione di DTA in crediti d'imposta, ex art. 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferimento di crediti deteriorati e irrilevanza degli interessi nel…
- Bonus facciate - Principio di competenza, riacquisto dei crediti ceduti da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile nel calcolo dell'agevolazione -…
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza n. 950 sez. 10 depositata il 1° dicembre 2022 - Il beneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solo quando un’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…