AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 aprile 2021, n. 266
Articolo 162-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ambito soggettivo di applicazione: società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’interpellante rappresenta che nel … il … per cento della società Alfa S.p.a., fondata nel … dalla famiglia … e quotata in Borsa nel …, è stata ceduta al fondo di private equity Beta, attraverso la vendita della holding Gamma S.r.l., entità che ne deteneva la maggioranza.
Tale veicolo era a sua volta partecipato per il … per cento (quota posseduta sia in maniera diretta che indiretta) dalla signora Tizia.
A seguito dell’intervenuta cessione (cd. liquidity eveni) in data … è stata costituita dalla signora Tizia la società Delta S.r.l., avente sede in … (di seguito anche la Società o Delta).
Nell’ambito della sua costituzione, Delta è stata dotata, attraverso un conferimento in denaro, di un capitale sociale pari ad euro 10.000,00. Successivamente, è stato effettuato da parte della socia Tizia un ulteriore conferimento in conto capitale pari ad euro … ed un finanziamento fruttifero di interessi per un
importo pari ad euro … .
L’organico della Società è rappresentato da n. 1 addetto che si occupa delle attività di carattere amministrativo.
La Società è detenuta al 100 per cento dalla signora Tizia, che riveste la carica di amministratore unico e rappresentante legale della Società. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:
a) l’assunzione di partecipazione e gestione di partecipazioni in altre società o enti;;
b) l’acquisto, la gestione e la vendita di titoli di debito e azionari, quotati e non, prodotti finanziari e averi mobiliari in genere;
c) la compravendita, la permuta, la locazione, l’affitto di beni immobili ed ogni ulteriore attività connessa e accessoria.
Al fine del compiuto svolgimento dell’attività di cui sopra, la Società potrà erogare finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di garanzie, con esclusione, tuttavia, dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata per legge.
La Società in via non prevalente, può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività indicate nell’art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. …, viene precisato che:
«- l’attività di gestione delportafoglio finanziario è un’attività esclusiva e non viene svolta nei confronti del pubblico ma nel solo ed esclusivo interesse dell’Istante;
– nello scenario attuale, non vi è nelle previsioni dell ‘Istante la possibilità di avviare l’attività di gestione e commercializzazione di immobili;
– nello scenario attuale, non vi è nelle previsioni dell ‘Istante la possibilità di erogare finanziamenti nei confronti di terzi».
Viene evidenziato che la Società al detiene strumenti finanziari di diversa natura. Delta investe, infatti, le proprie risorse finanziarie per il tramite di primari istituti bancari a cui è stato conferito apposito mandato, ovvero in via diretta in caso di investimenti in fondi di varia natura. Secondo le predette modalità Delta dà mandato di natura discrezionale a primari istituti bancari al fine dell’investimento della liquidità oltre che investire la restante liquidità direttamente in fondi (fondi aperti e fondi chiusi).
L’istante illustra poi la composizione del portafoglio investimenti della Società in termini percentuali al …, definita sulla base del valore market to market degli stessi investimenti.
In proposito, nella documentazione integrativa si precisa che tra «Delta e gli emittenti degli strumenti finanziari, non intercorre nessun legame di controllo o collegamento» e che « la Società oggi non detiene partecipazioni dirette in azioni ma ha attribuito alcuni mandati discrezionali ad alcuni gestori e ha sottoscritto alcuni fondi la cui strategia di investimento è focalizzata sull’acquisto di titoli azionari. Di conseguenza, il gestore dei titoli sceglie la tipologia e le dimensioni degli investimenti, che risultano, tuttavia, sempre di dimensioni molto ridotte rispetto alla capitalizzazione delle società in cui l’investimento è fatto».
A titolo esemplificativo, viene prodotta la documentazione informativa con riferimento agli investimenti “…” e “…”, mentre «Si fa presente che relativamente a: fondi chiusi, fondi di venture capi tal o private equity o real estate, il materiale è confidenziale e non può essere, quindi, divulgato».
La Società, secondo quanto riferito, detiene titoli e strumenti finanziari al solo scopo di impiego della liquidità, non per conto terzi, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, di clienti ovvero di altri intermediari finanziari. L’attività svolta, esclude, inoltre, qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti, semplicemente perché non sono previsti dal modello di business.
Gli investimenti effettuati da Delta (per il tramite delle banche o anche direttamente, a seconda dei casi), rappresentano un impiego della liquidità realizzata a seguito della cessione di Alfa che rappresenta la ragione per la quale Delta è stata costituita per investire la sua liquidità sui mercati finanziari.
Viene fatto osservare che il primo esercizio sociale della Società, va dal … al … .
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 viene redatto in conformità alla normativa del codice civile, così come modificata dal decreto legislativo n. 139 del 2015, interpretata e integrata dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
In sede di documentazione integrativa l’istante, dopo aver ribadito che «la Società non rientra tra gli intermediari finanziari di cui al Decreto 2 aprile 2015, n. 53 », evidenzia che «Considerando il totale delle immobilizzazioni finanziarie sul totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale e, considerando che non vi sono impegni ad erogare fondi e garanzie rilasciate, dalprospetto di dettaglio in allegato (Allegato 2) risulta una percentuale di incidenza del 45,68per cento. Di conseguenza, la Società non soddisfa i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 162-bis».
A causa della situazione di emergenza conseguente all’epidemia da COVID-19, viene rappresentato che la Società intende beneficiare della facoltà prevista dall’articolo 106, comma 1 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Cura Italia), ovvero l’utilizzo del termine più ampio (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) per la convocazione dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.
Di conseguenza, a seguito dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020, il termine per il versamento del Saldo 2019 e I acconto 2020 (IRES e IRAP) sarebbe posticipato al 31 luglio 2020.
Tanto premesso, la società, la cui unica attività consiste nella gestione di un proprio portafoglio finanziario, non per conto terzi, chiede di conoscere – in considerazione dell’attività effettivamente svolta e data la composizione del portafoglio finanziario della stessa al 31 dicembre 2019 – la propria qualificazione soggettiva e le relative conseguenze di natura tributaria, con specifico riferimento all’articolo 162-bis del TUIR e alle tematiche connesse.
In particolare, viene chiesto di sapere (primo quesito) se la Società debba essere trattata ai fini tributari come società industriale o commerciale oppure debba ritenersi soggetta al diverso trattamento fiscale previsto per le società di partecipazione finanziaria di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera b), del TUIR o per le società di partecipazione non finanziaria di cui all’articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR.
Nel caso di specie l’incertezza nasce dalla nuova nozione di intermediario finanziario, così come ridefinita dal già menzionato articolo 162-bis del TUIR, rispetto alle società di partecipazioni.
Al riguardo, infatti, i soggetti che ricadono in tale perimetro devono al contempo soddisfare specifici requisiti di prevalenza rispetto alla tipologia di investimenti effettuati (valore contabile delle partecipazioni in intermediari finanziari, ovvero in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, più o meno superiore al 50 per cento del valore totale dell’attivo patrimoniale) e non svolgere l’attività di assunzioni di partecipazioni nei confronti del pubblico.
Con specifico riferimento alla composizione del portafoglio finanziario di Delta, il dubbio sorge dal fatto che la società non integra alcun requisito in termini di prevalenza né con riferimento alla detenzione di partecipazioni in intermediari finanziari né in soggetti diversi da questi, così come sarebbe richiesto dalla normativa di riferimento.
Inoltre, l’interpellante chiede ( secondo quesito ) se debba adempiere ai conseguenti oneri comunicativi all’archivio dei rapporti finanziari e ai fini FATCA/CRS (disposizioni in materia di scambio automatico di dati fiscali tra Stati).
L’incertezza deriva prima di tutto dalla difficoltà di qualificazione soggettiva di Delta. A tal riguardo, infatti, la Società svolge attività finanziaria per conto proprio, in contropartita diretta, avvalendosi del proprio patrimonio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, di clienti ovvero di altri intermediari finanziari.
Rispetto alla qualificazione soggettiva la Società domanda poi ( terzo quesito) quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini IRES e ai fini IRAP, da riservare ai proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari presenti nel proprio portafoglio, come sopra analiticamente descritto, ai fini dell’applicabilità o meno delle normative tributarie specifiche in vigore per gli intermediari finanziari e soggetti assimilati.
Inoltre, viene chiesto (quarto quesito) se la società ai fini IRAP debba applicare l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento prevista per le società che svolgono attività industriale e commerciale oppure l’aliquota maggiorata prevista per banche ed altri enti e società finanziari di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.
Da ultimo, la società avanza richiesta di chiarimento ( quinto quesito) in ordine all’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), con specifico riferimento al profilo soggettivo di applicabilità della norma in commento.
L’articolo 24, comma 1 del decreto Rilancio, infatti, – con riferimento a determinate categorie – ha previsto che non sono dovuti il versamento del saldo IRAP in relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta), né il versamento della prima rata dell’acconto IRAP in relazione al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
In merito, l’istante evidenzia che il legislatore ha previsto una delimitazione soggettiva ed oggettiva, stabilendo che tale agevolazione non trova applicazione per talune categorie individuate nel successivo comma 2 del medesimo articolo 24. Si tratta, in particolare, dei soggetti:
– che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bs del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (imprese di assicurazione e soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis del Decreto IRAP);
– di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
– con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio (periodo di imposta 2019 nel caso di specie).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In relazione al profilo soggettivo (primo quesito), l’interpellante ritiene di poter determinare la base imponibile IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le modalità previste per le società industriali o commerciali, poiché non ricade in nessuna delle categorie previste dall’articolo 162-bis del TUIR, e più in particolare, né tra le società di partecipazione finanziaria né tra le società di partecipazione non finanziaria.
A tal riguardo, richiama l’articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 142 del 2018, che ha introdotto nell’ambito delle disposizioni del TUIR l’articolo 162-bis, con l’intento di individuare in ambito fiscale, a seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, gli intermediari finanziari e le cosiddette società di partecipazione (finanziaria e non).
Data la portata soggettiva e oggettiva dell’articolo 162-bis, in base all’attività effettivamente svolta dalla Società, così come descritta nei punti precedenti, ed in considerazione della composizione del portafoglio finanziario della stessa al 31 dicembre 2019, ritiene di non rientrare in alcuna delle tipologie previste dalla norma.
La Società è dell’avviso, quindi, di poter determinare la base imponibile IRES, e il valore della produzione netta ai fini IRAP, secondo le modalità previste per le società industriali o commerciali.
In merito al secondo quesito, la Società ritiene di non essere tenuta ad effettuare né le comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari dell’anagrafe tributaria, né le comunicazioni FATCA e CRS.
Dal punto di vista oggettivo, Delta svolge attività finanziaria consistente nella negoziazione di titoli e strumenti finanziari per conto proprio, in contropartita diretta, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, di clienti ovvero di altri intermediari finanziari.
L’attività svolta esclude, altresì, qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti, in quanto non è previsto che la società ne abbia. Tale schema operativo non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi e, pertanto, la società non deve effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.
Inoltre, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, lettera h) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, la Società non rientra tra le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n) del medesimo decreto, obbligate alle comunicazioni previste nel medesimo decreto attuativo della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE.
Circa il terzo quesito, la Società ritiene che i proventi derivanti dalla gestione del proprio portafoglio finanziario, debbano avere rilevanza ai fini IRES ai sensi degli articoli 83 e seguenti del TUIR. Ai fini IRAP i medesimi proventi devono concorrere alla determinazione del valore netto della produzione ai sensi dell’articolo 5 del Decreto IRAP, in quanto conseguenza diretta della natura di società industriale o commerciale.
Considerando che rientra a pieno titolo tra le società di capitali e gli enti commerciali e che ai fini IRAP, la Società rileva che il principio generale che sorregge il relativo sistema impositivo è quello della “c.d. presa diretta da bilancio delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi”, tutti i proventi contabilizzati al di fuori del perimetro delineato dal primo comma dell’articolo 5 del Decreto IRAP (differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile) non devono rilevare ai fini della determinazione del tributo regionale.
Viene sottolineato che questa esclusione è altrettanto pertinente anche nell’assunto che i proventi in questione si riferiscono all’attività di gestione caratteristica. A tal riguardo, viene richiamato il comma 5 dell’articolo 5 del Decreto IRAP in cui è previsto che «Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa».
In conclusione, l’interpellante ritiene che i proventi di natura finanziaria realizzati dalla Società nell’ambito della gestione del proprio portafoglio finanziario verranno contabilizzati secondo corretti principi contabili OIC (applicati dalla Società) e assumeranno rilevanza fiscale solo e nella misura in cui rientranti nel perimetro dell’articolo 5 del Decreto IRAP.
In merito al quarto quesito, l’interpellante ritiene che il valore della produzione netta ai fini IRAP, determinato secondo i criteri di cui al punto che precede, debba essere assoggettato a tassazione ai fini del tributo regionale applicando l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento.
Tale conclusione è diretta conseguenza del fatto che la Società non può essere in alcun modo annoverata tra soggetti obbligati ad applicare un’aliquota IRAP più elevata, quali ad esempio le banche ed altri enti e società finanziari di cui all’articolo 6 del Decreto IRAP o altri soggetti individuati dall’articolo 162-bis del TUIR.
In riferimento al quinto quesito, considerando che non rientra tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR e che non ha realizzato un volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, l’istante ritiene di poter beneficiare dell’agevolazione prevista dal dell’articolo 24 del Decreto Rilancio (Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020).
L’interpellante ritiene di non essere tenuta al versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2019, e nemmeno alla corresponsione della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta per il periodo di imposta 2020.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 162-bis del TUIR – introdotto a seguito delle modifiche apportate con le disposizioni normative di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, di recepimento delle direttive “ATAD” (Anti Tax Avoidance Directive) – dispone che: «Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari[…];
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva oprevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti delpubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130».
L’inclusione tra i soggetti di cui alle citate lettere b) e c) del comma 1 è legata alla composizione del totale dell’attivo patrimoniale, come stabilito dai successivi commi 2 e 3.
In particolare, ai sensi del comma 2, «l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate [..]».
Inoltre, secondo quanto disposto dal successivo comma 3, «l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale».
Al fine della verifica della prevalenza de qua, entrambi i commi in parola fanno riferimento ai «dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso».
In proposito, con la risposta a interpello n. 40 del 13 gennaio 2021 la scrivente ha chiarito che:
– la valutazione sulla prevalenza deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, ne consegue che, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio cui fanno riferimento i predetti commi 2 e 3 è quello relativo all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione;
– l’attività prevalente di “assunzione di partecipazioni”, ai sensi del sopracitato articolo 162-bis del TUIR sussiste, in primis, quando gli elementi summenzionati siano superiori al 50 per cento dell’attivo di stato patrimoniale, ancorché le stesse voci riferite alle partecipazioni finanziarie e quelle concernenti le partecipazioni non finanziarie, prese distintamente, non siano prevalenti rispetto al totale dell’attivo di stato patrimoniale.
Ciò posto, nel caso si specie, si è in presenza di un soggetto la cui attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario (che include partecipazioni ed altri strumenti finanziari) al solo scopo di impiego della liquidità, non per conto terzi, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, di clienti ovvero di altri intermediari finanziari. Secondo quanto dichiarato dall’istante in sede di documentazione integrativa, dal bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2019 emerge che, a fronte di una consistenza dell’attivo di stato patrimoniale al 31 dicembre 2019 pari a circa … euro:
– le attività finanziarie immobilizzate ammontano a circa … euro (di cui circa … di investimenti in fondi chiusi e circa … di polizze vita);
– il resto dell’attivo risulta costituito in massima parte da attività finanziarie iscritte nel circolante (circa … euro, suddivisi tra partecipazioni in altre imprese e altri titoli negoziabili) e da disponibilità liquide (circa …).
La modalità operativa con cui l’istante svolge un’attività che, al momento e sulla base di quanto riferito nell’istanza, seppur effettuata in qualità di investitore professionale, non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, consente di escludere che la detenzione di titoli partecipativi di «enti finanziari», a prescindere dalla circostanza per cui il relativo ammontare rappresenti il valore prevalente dell’attivo, possano determinare il superamento delle soglie per cui lo stesso sarebbe incluso tra i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 162-bis del TUIR (i.e. vigilati dalla Banca d’Italia).
Diversamente, con riferimento ai soggetti qui in esame, sul piano sostanziale, si configura la medesima fattispecie in termini di evoluzione del regime pubblicistico di vigilanza subita dai soggetti assimilati alle società di partecipazione finanziaria, menzionati al numero 2), della lettera c), del comma 1 dell’articolo 162-bis del TUIR (cfr. relazione illustrativa al decreto ATAD).
Con riferimento alla possibile inclusione dell’istante tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1, stante la ratio sottesa a tali disposizioni – volte a individuare le partecipazioni e gli altri elementi intercorrenti con le partecipate – le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell’attivo circolante) . Vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.
Alla luce della summenzionata composizione dell’attivo di bilancio, in merito al primo quesito, nel presupposto della corretta contabilizzazione delle attività detenute, la Società istante per le peculiari modalità operative con cui opera, ai fini tributari, per l’anno di imposta 2019 non deve essere ricondotta ad alcuno dei soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Ciò posto, per quanto concerne i conseguenti oneri comunicativi all’archivio dei rapporti finanziari e ai fini FATCA/CRS (disposizioni in materia di scambio automatico di dati fiscali tra Stati), si osserva quanto segue (secondo quesito).
L’interpellante svolge una attività finanziaria che ricade nell’ambito di applicazione della Direttiva europea c.d. MIFID 2 (Direttiva UE del 2014/65 in vigore in Italia dal 3 gennaio 2018). Come noto, tale Direttiva è tesa a regolamentare i mercati finanziari dell’Unione europea e si applica a tutte le imprese di investimento in essi operanti.
Posto che la Direttiva definisce quale «impresa di investimento»» qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale (articolo 4, n. 1), da un punto di vista soggettivo l’interpellante riveste la qualifica di operatore finanziario.
Tale qualifica, per la rilevanza che assume nell’ordinamento nazionale con particolare riferimento alla normativa secondaria di diretta emanazione dell’Agenzia, comporta l’obbligo della comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da iscrivere nel Registro Elettronico degli Indirizzi istituito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005. La comunicazione della PEC deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute del Provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del REI “Indagini Finanziarie” e con codice operatore residuale “16” a meno dell’avvenuta iscrizione in uno degli albi/elenchi di vigilanza che ne determinino altro codice specifico.
Dal punto di vista oggettivo, l’istante svolge attività finanziaria consistente nella negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio (ed, in particolare, per conto del proprio socio unico), in “contropartita diretta”, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, clienti ovvero altri intermediari finanziari. L’attività svolta esclude, sulla base di quanto dichiarato dall’istante, qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti.
Tale modalità operativa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, e pertanto, al momento e sulla base di quanto riferito nell’istanza, la società istante non deve effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973.
Per quanto concerne gli obblighi relativi alla normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Acta (FATCA), al Common ReportingStandard(CRS) e alla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE (che ha sostanzialmente mutuato le previsioni del CRS), si osserva quanto segue.
Nell’ordinamento interno, tali obblighi trovano base giuridica nella legge 18 giugno 2015, n. 95 e sono disciplinati dalle fonti secondarie di attuazione, consistenti nel decreto ministeriale 6 agosto 2015 (relativo al FATCA) e nel decreto ministeriale 28 dicembre 2015 (relativo al CRS e alla direttiva 2014/107/UE), che ne individuano l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo e ne regolamentano gli aspetti procedurali.
In base ai citati decreti, sono tenute agli obblighi di due diligence e comunicazione le istituzioni finanziarie italiane che siano istituzioni di deposito, istituzioni di custodia, imprese di assicurazione specificate o entità di investimento.
Da quanto emerge dall’istanza, tra tutte le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, Delta potrebbe astrattamente rientrare nella categoria delle entità di investimento.
Per essere considerata un’entità di investimento tenuta agli adempimenti FATCA/CRS, in applicazione rispettivamente dell’articolo 1, n. 5), lettera c) del D.M. 6 agosto 2015 e dell’articolo 1, comma 1, lettera h), del D.M. 28 dicembre 2015, è necessario che ricorrano determinate caratteristiche.
In buona sostanza, un’istituzione finanziaria italiana integra la qualifica di entità di investimento se:
A) la stessa svolge attività di investimento per conto terzi; ovvero
B) il suo reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l’entità è gestita da un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o un’entità di investimento.
Il requisito sub A) non sembra sussistere nel caso di specie, in quanto l’istante dichiara di agire esclusivamente per conto proprio. Delta, infatti, riferisce di svolgere attività di negoziazione di titoli e strumenti finanziari in “contropartita diretta”, cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, clienti ovvero altri intermediari finanziari. L’attività svolta esclude, altresì, qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti, in quanto non è previsto che l’istante ne abbia.
Nell’assunto che, tenuto conto della composizione partecipativa e gestoria, non ricorra neppure la condizione sub B), si ritiene che l’istante non rientri tra le istituzioni finanziarie italiane tenute agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge n. 95 del 2015.
Con riferimento al terzo quesito, si evidenzia che, ai fini IRES e ai fini IRAP, i proventi derivanti dalla gestione degli strumenti finanziari saranno assoggettati alle disposizioni previste per i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Inoltre, (quarto quesito) ai fini IRAP si ritiene che l’istante non debba applicare l’aliquota maggiorata prevista per banche ed altri enti e società finanziari ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, essendo riconducibile all’articolo 5 del citato Decreto IRAP.
Da ultimo, ( quinto quesito) per la società trova applicazione quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), non rientrando la stessa tra le categorie escluse dal successivo comma 2 del medesimo articolo 24, in qualità di soggetto di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2021, n. 32998 - In materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre…
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