AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 luglio 2021, n. 474
ART. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – articolo 17-ter d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Amministrazione istante rappresenta che i veicoli in uso sono dotati di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione, sulla base del contratto generale di assicurazione.
In caso di danni causati a tali veicoli, non dipendenti da responsabilità dell’Amministrazione, il suddetto contratto prevede la liquidazione diretta del danno, per cui il centro liquidazione danni della società assicuratrice liquida direttamente gli importi dovuti per la riparazione del veicolo alla carrozzeria convenzionata entro i termini stabiliti e rilascia all’Amministrazione una dichiarazione nella quale dichiara di aver ottenuto il completo pagamento delle spese di riparazione e di non aver nulla a pretendere.
Le suddette prestazioni di riparazione eseguite nei confronti dell’istante, anche se in regime di liquidazione diretta, sono soggette alla disciplina prevista dall’articolo 17 – ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (cd. split payment).
In particolare, l’istante fa presente che l’applicazione della scissione dei pagamenti alla procedura di liquidazione diretta dei danni subiti dalle vetture, comporta un aggravio procedurale sia in capo all’ente, sia in capo alla società assicuratrice, che deve effettuare un duplice versamento.
Ciò considerato, l’istante chiede se sia estendibile anche alla procedura della liquidazione diretta del danno, la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, paragrafo 4.2, relativo agli “oneri CTU (consulenti tecnici d’ufficio) a carico di soggetti split payment”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’istante, alla procedura della liquidazione diretta del danno è estensibile l’ipotesi di esclusione della disciplina della scissione dei pagamenti prevista al paragrafo 4.2 della circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 in base al quale l’Amministrazione della Giustizia, pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, è ritenuta essere committente non esecutrice del pagamento nei confronti del CTU e quest’ultimo, quindi, è tenuto ad emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, con oneri di pagamento in capo alla parte individuata con provvedimento del Giudice.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), prevede che «Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Successivamente sono stati emanati provvedimenti legislativi che hanno modificato e integrato la disciplina contenuta nell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, da un lato, ampliandone l’ambito di applicazione, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo (segnatamente, articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 e articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172), e dall’altro lato, introducendo, delle specifiche ipotesi di esclusione (articolo 1 del decreto-legge n. 50 del 2017 citato e articolo 12 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 186).
Per quanto di interesse ai fini della soluzione del presente quesito, il richiamato articolo 17-ter, nella formulazione vigente, stabilisce la non applicazione delle diposizioni della scissione dei pagamenti nei seguenti casi:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La disciplina riguarda ogni acquisto effettuato dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla disposizione in commento. Al riguardo, sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015, n. 27/E del 7 novembre 2017 e 9/E del 8 maggio 2018 (ndr 9/E del 7 maggio 2018).
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment; come chiarito da diversi documenti di prassi, il meccanismo non è applicabile alle operazioni rese alle pubbliche amministrazioni (ad esempio per i servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante e – in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto.
In tali casi, appare coerente alla “ratio” dell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, escludere le predette fattispecie dal meccanismo della scissione dei pagamenti, in quanto l’imponibile e la relativa imposta sono già nella disponibilità del fornitore (cfr. circolare n. 15/E del 2015).
Le medesime ragioni giustificano la non applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti anche nelle fattispecie in cui il fornitore abbia già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante, in forza di un provvedimento giudiziale (ad esempio, le prestazioni rese dal professionista delegato dall’Autorità Giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fatturazione del compenso) (cfr. circolare 27/E del 2017).
Inoltre, nella circolare n. 9/E del 2018, al paragrafo 4.2, è stata esclusa l’applicazione dello split payment ai compensi ed oneri accessori liquidati ai consulenti tecnici d’ufficio, cd. CTU, che operano su incarico e come ausiliari dell’Autorità giudiziaria.
Le indicazioni contenute nei richiamati documenti di prassi, anche in considerazione degli interventi di modifica legislativa medio tempore intervenuti, non possono trovare applicazione nel caso in esame, in cui è prevista la procedura di liquidazione diretta del danno per le prestazioni di riparazione delle autovetture in uso, sulla base delle pattuizioni contrattuali convenute tra le parti coinvolte.
Nella fattispecie oggetto di interpello, difatti, il Centro Liquidazione Danni (CLD) della compagnia assicurativa provvede a liquidare direttamente gli importi dovuti per la riparazione dei veicoli alla carrozzeria sulla base delle pattuizioni negoziali pattuite nel contratto generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti.
In ragione della diversità delle fattispecie trattate nei documenti di prassi citati, si è del parere, pertanto, di non poter escludere, nel caso prospettato nell’istanza, l’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti.
In conclusione, la fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguentemente, il fornitore emetterà fattura nei confronti dell’istante per la sola quota riferibile all’imponibile relativo all’importo liquidato dalla Compagnia assicurativa, e quest’ultima provvederà a versare all’ente istante la relativa Iva.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Applicazione dell'articolo 173, comma 4, del Tuir, in relazione alla ripartizione della posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extra-contabile dei maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo, attribuiti nel…
- IVA - Esenzione per intermediazione nella cessione di partecipazioni - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 10, primo comma, n. 9) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta 05 ottobre 2020, n. 437 dell'Agenzia delle Entrate
- Trattamento IVA applicabile ai contributi aggiuntivi versati a una Associazione da parte di enti associati. Articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212…
- Scambio di partecipazioni mediante conferimento art. 177, c. 2 del T.U.I.R. seguito dalla stipula di un patto di famiglia art. 3, c. 4 ter del T.U.S. Articolo 11, comma 1, lett. a) e c), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Risposta 30 ottobre 2019, n. 450…
- IVA - Esenzione per singoli servizi di gestione delle biblioteche - Art. 10, primo comma, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta 15 ottobre 2020, n. 474 dell'Agenzia delle Entrate
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…