AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 novembre 2018, n. 82
Assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale. Redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente – Articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA riferisce che la propria figlia ha sottoscritto un contratto di Leva civica volontaria regionale con l’Associazione dei Comuni ….. per un periodo di 12 mesi con decorrenza maggio 2017, in virtù del quale ha ricevuto una CU per un reddito di 3.036,60 euro, percependo un contributo mensile di euro ….. per i … giorni di competenza dell’anno 2017. L’interpellante chiede, pertanto, se può considerare la propria figlia quale familiare a carico, fruendo in dichiarazione delle relative detrazioni. Chiede, altresì, di sapere se la CU emessa è corretta o se l’importo debba essere inserito nell’apposito quadro della Certificazione unica relativa ai redditi esenti. L’istante allega il contratto di Leva civica volontaria regionale sottoscritto a maggio 2017 e la Certificazione Unica per il 2017 emessa dall’Associazione dei Comuni ……
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che gli assegni percepiti dalla figlia per lo svolgimento della Leva civica volontaria regionale siano esenti al pari degli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale (art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 40 del 2017), con la conseguenza che potrà considerare la propria figlia quale familiare a carico nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2017, fruendo delle relative detrazioni.
Parere dell’agenzia delle entrate
In merito alla qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile, la circolare n. 24 del 10 giugno 2004 – concernente le dichiarazioni dei redditi 2004 relative al periodo d’imposta 2003 e questioni interpretative in materia di IRPEF – e la successiva risoluzione n. 127 del 2017 (che riguarda un quesito posto dal contribuente per il periodo d’imposta 2016) hanno precisato che, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite per il servizio di volontariato civile, ai sensi della normativa di settore, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ne consegue che il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 24 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, rilasciare la certificazione unica e presentare la relativa dichiarazione (modello 770), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, applicare l’IRAP ai sensi del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Nel caso di specie, l’istante chiede di sapere se, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 (nel prosieguo anche il decreto), concernente l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale, anche gli assegni percepiti per lo svolgimento della Leva civica volontaria regionale siano esenti da imposizioni tributarie, al pari degli assegni del servizio civile universale.
Al riguardo, si premette che il suddetto D.lgs. n. 40 del 2017 è stato emanato in conformità all’art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, che ha conferito al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile universale, individuando le relative procedure.
In particolare, l’art. 6 (funzioni dello Stato) del menzionato decreto prevede che la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione del servizio civile universale, nonché l’accreditamento degli enti, le attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall’articolo 8 della legge delega n. 106 del 2016, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il successivo art. 7 (funzioni delle Regioni), ultimo comma, fa salva la possibilità per le regioni di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
L’art. 16 (rapporto di servizio civile universale e durata) stabilisce che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che “gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie ..”(comma 3).
Nel caso di specie, dal contratto di Leva civica volontaria regionale allegato all’istanza risulta che lo stesso è stato stipulato tra l’Associazione dei Comuni …. e la figlia dell’interpellante. Nel contratto medesimo si legge, altresì, che l’istituto della Leva civica volontaria regionale è stata istituito dalla Regione …. con legge regionale e che il contributo erogato al volontario “non essendo identificabile né quale retribuzione da lavoro dipendente, né da prestazione professionale costituisce reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente ex articolo 47 (ora 50) del DPR n. 917/1986. Il periodo di attività svolto nell’ambito del progetto di Leva civica volontaria non si configura come rapporto di lavoro dipendente …”
Ciò premesso, esistono precisi indici normativi che evidenziano la diversità di regime giuridico del servizio civile universale rispetto al servizio civile regionale.
In primo luogo si ha servizio civile universale, con le conseguenze normativamente previste sul piano fiscale, allorché il rapporto venga instaurato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ciò ai sensi del citato art. 16, comma 1, del decreto. In secondo luogo l’esplicita previsione di cui al citato art. 7, ultimo comma, del decreto che lascia aperta la possibilità per le regioni di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie, precisa che lo stesso non è “assimilabile al servizio civile universale.”.
Tale netta distinzione induce a ritenere che non si possa applicare il trattamento tributario agevolato riservato al nuovo servizio civile universale anche a quello della regione tenuto conto, peraltro, che, in linea generale, le norme che stabiliscono agevolazioni, in particolar modo se di natura fiscale, non possono essere applicate, in via analogica, a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate nella disposizione stessa. A supporto si riporta il parere (prot. n. 102361 del 21/05/2018) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Servizio Affari giuridici e Contenzioso che con riguardo al regime giuridico del servizio civile universale ha precisato, tra l’altro, quanto segue: “l’istituto del servizio civile universale ha natura giuridica e presupposti costituzionali del tutto peculiari che non consentono in alcun modo l’assimilazione ai servizi civili regionali. In tale prospettiva il legislatore statale ha delineato un sistema di servizio civile caratterizzato da un accentramento delle funzioni allo Stato, attribuendo alle Regioni e Provincie Autonome, in armonia con il principio di leale collaborazione, compiti di attuazione degli interventi di servizio civile universale. Il legislatore, in linea con la giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 228/2004; n. 309/2013), ha comunque confermato la possibilità per le Regioni e le Provincie Autonome di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie (cfr. art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017), precisando che lo stesso non è assimilabile al servizio civile universale. La Corte Costituzionale, nelle citate decisioni, ha riconosciuto infatti alle Regioni e alle Province Autonome la possibilità di istituire e disciplinare, nell’autonomo esercizio della propria competenza legislativa, un proprio servizio civile regionale o provinciale, purché di natura sostanzialmente diversa da quello nazionale, che utilizzi unicamente propri mezzi, sia umani che finanziari, e non sia riconducibile al dovere di difesa della Patria. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 40 del 2017 riguardanti i volontari, in particolare l’articolo 16, hanno come unici destinatari i volontari del servizio civile universale. Per completezza di informazione, si precisa che l’art. 16 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, relativo al trattamento tributario dei volontari del servizio civile universale, trova fondamento nell’art. 8, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, che, tra i principi e criteri direttivi, prevede l’esclusione da ogni imposizione tributaria degli assegni corrisposti ai medesimi volontari. Il quadro giuridico appena delineato sembra inibire un’interpretazione analogica estensiva della norma de qua…..”.
Sulla base delle osservazioni svolte, si ritiene che gli importi percepiti dalla figlia di ALFA e derivanti dal contratto di Leva civica volontaria regionale siano produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR (cfr. circolare n. 24 del 10 giugno 2004), come, tra l’altro, risulta dalla stessa Certificazione Unica 2018 allegata all’istanza.
Tali importi in quanto redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente (art. 8, comma 1, del TUIR), rilevando ai fini del limite di reddito (2840,51 euro) previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR per essere considerato familiare fiscalmente a carico.
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