Corte di Cassazione sentenza n. 28466 depositata il 5 novembre 2019 – Pur essendo inammissibile, in linea di principio, il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art.111 Cost. avverso provvedimenti emanati in materia di volontaria giurisdizione, stante l’assenza del contenuto decisorio in capo a questi ultimi, deve, invece, essere ritenuta l’ammissibilità del predetto gravame allorquando la pronuncia impugnata, ancorché vertente in materia di volontaria giurisdizione, contenga una statuizione di condanna alle spese delle fasi del giudizio di merito ovvero la condanna sanzionatoria ai sensi dell’art.961 ultimo comma c.p.c.