Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15899 – In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento con metodo sintetico) nella condizione di chi “a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”, situazione quest’ultima nella quale rientra anche l’intestatario di un’autovettura che concede la medesima a terzi a titolo di comodato gratuito

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento con metodo sintetico) nella condizione di chi "a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni", situazione quest'ultima nella quale rientra anche l'intestatario di un'autovettura che concede la medesima a terzi a titolo di comodato gratuito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15897 – L’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve provare che l’operazione è intervenuta tra soggetti diversi e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A., anche se non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole

L'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve provare che l'operazione è intervenuta tra soggetti diversi e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A., anche se non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i  beni acquistati che non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato per essere commercializzati sono, ai fini delle imposte dirette, deducibili

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2020, n. 15530 – La presentazione della domanda di definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 con il pagamento di tutte le somme comporta una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

La presentazione della domanda di definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 con il pagamento di tutte le somme comporta una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2020, n. 15506 – Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore

Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15757 – In base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt.172 e 173 T.u.i.r.), l’avanzo da annullamento ove sia iscritto, ex art.2504 bis, quarto comma, cod. civ., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo fiscale

In base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt.172 e 173 T.u.i.r.), l'avanzo da annullamento ove sia iscritto, ex art.2504 bis, quarto comma, cod. civ., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15756 – Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

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