Autoferrotranvieri: accordo in materia di welfare (Fondo Priamo)
Addì 5 aprile 2017, presso la sede dell’ANAV in Piazza dell’Esquilino 29, Roma, si sono incontrate:
– le Associazioni datoriali ASSTRA ed ANAV;
e
– le Segreterie Nazionali delle OO.SS.LL.
– FILT CGIL
– FIT CISL
– UILTRASPORT
– FAISA CISAL
– UGL FNA
al fine di dare attuazione al contenuto dell’art. 38 punto A dell’accordo nazionale 28 novembre 2015.
Premesso che nel citato art. 38 punto A, il cui contenuto si intende integralmente richiamato e confermato nel presente verbale, si è tra l’altro convenuto:
– di destinare una somma fissa annua di 90 euro di costo complessivo a carico delle aziende, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con effetto dal mese di luglio 2017, il cui onere è a titolo di previdenza integrativa;
– che per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017 o che si iscriveranno successivamente, il contributo a tale titolo è aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dagli accordi in essere;
– che per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo il contributo in questione comporta l’adesione “contrattuale” degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a carico di tali lavoratori nonché delle aziende;
si concorda quanto segue:
1) Per l’anno 2017 la somma di cui al titolo in premessa al netto degli oneri di legge è cosi ripartita: euro 21,80 (euro ventuno,ottanta) entro la fine del mese di luglio e euro 12,00 (euro dodici) per le cinque mensilità successive.
Dal 1° gennaio 2018 la somma di cui al titolo in premessa al netto del contributo di solidarietà, sarà versata mensilmente per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 (euro sei,ottanta) e riproporzionata esclusivamente nel caso previsto al successivo punto 3 del presente accordo, la stessa non avrà riflessi su nessun istituto retributivo contrattuale o di legge.
2) La somma di cui al precedente punto 1 non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle Aziende di trasporto pubblico cui si applica il CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità).
3) Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l’importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d’anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.
4) Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica l’azienda cesserà l’erogazione di cui al precedente punto 1.
5) Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo a far alla data del 1° luglio 2017, il versamento della somma di cui al precedente punto 1 comporta l’adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende. Per l’adesione contrattuale al fondo non è dovuta la quota di iscrizione prevista dal punto 17 dell’accordo nazionale 23 aprile 1988 e sue successive modificazioni. L’eventuale successiva adesione volontaria al Fondo sarà regolamentata da quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. a) del vigente statuto di Priamo. La somma verrà conferita al “Comparto garantito” del Fondo, salvo successiva possibilità del lavoratore di trasferimento ad altro comparto secondo quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto del Fondo.
6) Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo alla data del 1° luglio 2017, e per quelli che aderiranno (sia in forma esplicita che tacita) dopo tale data, la somma di cui al precedente punto 1 è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL-Mobilità).
7) Le aziende, attraverso le liste di contribuzione, trasmetteranno al Fondo anche tutti i nominativi, completi dei dati anagrafici necessari per l’identificazione, dei dipendenti aderenti con la sola modalità contrattuale evidenziando il loro status.
8) Le parti stabiliscono di incontrarsi nuovamente entro la fine del corrente mese di Aprile per dare attuazione al punto B dell’art. 38 dell’accordo nazionale 28 novembre 2015.