Gli Ermellini nella vicenda esaminata dalla Cassazione con sentenza n. 18696 del 26 aprile 2013 inerenti ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi quale amministratore di fatto della X srl, dichiarata fallita il 3-4-1997, per aver tenuto le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e per aver distratto beni sociali hanno statuito che a rispondere dei reati dovrà essere l’amministratore de facto.
La grave situazione contabile, secondo i giudici, non è altro che uno stratagemma per “non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”. La situazione è resa ancora più grave dalla distrazione di “beni sociali” per una cifra che supera i 700milioni di vecchie lire.
La Cassazione, ha ritenuto decisivo il fatto che l’uomo “era stato sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale” e, soprattutto, “aveva posto in essere atti di gestione e aveva la disponibilità dei conti bancari della società”. Inoltre, ricordano gli Ermellini, lui “era il vero dominus della società”, successivamente fallita, “in quanto titolare, per interposta persona, delle quote sociali”.
Infatti, gli Ermellini, hanno ritenuto fondata la figura di amministratore de facto: “non già in sostituzione dell’amministratore di diritto (L.), ma in pieno accordo con lui e in regime di concorso nella realizzazione dei fatti distrattivi; il percorso argomentativo seguito nella sentenza è pienamente osservante dei criteri di valutazione della prova dettati dall’art. 192 c.p.p., anche sotto il profilo dell’apprezzamento di quelli che nella motivazione sono considerati indici rivelatori, e che possono agevolmente ricondursi alla nozione di indizi gravi, precisi e concordanti.
Per contro, non hanno fondamento le lagnanze difensive relative all’utilizzo, quale fonte di prova, delle dichiarazioni rese al curatore dai testi sopra specificati, trattandosi di dichiarazioni entrate a far parte della relazione del curatore, legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento (circostanza non contestata), e quindi pienamente utilizzabili per la decisione, avendo il valore di testimonianza indiretta, alla cui regole restano sottoposte (Cass. Pen., sez. V, 12-4-2000, in Dir. e Giust., 2000, 25-26).”
Per i Giudici di legittimità non vi è alcun dubbio sul suo ruolo, sulla sua operatività e, di conseguenza, sulla sua responsabilità per i reati di “bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale”. Col corredo, concludono i giudici, della “aggravante del danno di rilevante entità”, anche perché, viene ricordato, “la bancarotta societaria rappresenta, in linea generale, fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, atteso che, nella moderna economica, le più alte concentrazioni di capitali assumono, come è noto, forma societaria”.