In tema di cessione di bonus edilizia con la conversione in legge del D.L. n. 11 del 2023 (convertito con modifiche dalla legge n. 38 del 11 aprile 2023) sono state approvate una serie di novità. In particolare, misure volte a contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e ad agevolare lo sblocco dei “crediti incagliati”.
Il comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 11 del 2023, convertito con modifiche in legge l’ aprile 2023, ha previsto una proroga di sei mesi per gli edifici unifamiliari per beneficiare del bonus edilizio. Infatti i proprietari degli edifici unifamiliari o plurifamiliari autonomi avranno tempo fino al 30 settembre 2023, per completare i lavori che danno accesso al superbonus del 110%.
Inoltre è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 17 febbraio 2023 ai sensi del comma 1 lett. a) art. 1 che ha aggiunto il comma 1-quinquies all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, di acquisire i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito
E’ stata prevista, dal comma 1 dell’art. 1 che ha aggiunto il comma 1-sexies all’rt. 121 del D.L. n. 34/2020, la possibilità di trasformare le eccedenze di crediti in Btp per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione in mancanza di capienza fiscale per utilizzare i crediti acquistati potranno impiegarli per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, di durata almeno decennale, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti da superbonus già compensati. La soluzione, limitata ai crediti relativi a interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, sarà adottabile dalle emissioni di Btp effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
In base all’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge ( rispettivamente lo sconto in fattura e cessione del credito di imposta).
Eccezioni al divieto di cessione del credito o sconto in fattura
Tale divieto ai sensi del comma 1-bis dell’art. 2 non trova applicazione per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Inoltre, in base al comma 2 dell’art. 2, non trova applicazione il divieto di cui al comma 1 dell’art. 2 per le opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi gia’ rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
Ugualmente non trova applicazione il divieto di cui al comma 1 dell’art. 2, secondo il comma 3 per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
«c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi».
Inoltre è stato statuito che le modalità applicative delle norme in esame verranno previste da appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del MEF, sentita la Banca d’Italia.
L’articolo 1, comma 1 lettera b), ha previsto l’inserimento nell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 del comma 6-bis che prevede la documentazione necessaria per l’esclusione della responsabilità in solido nella cessione del credito per bonus edilizio, il quale statuisce che “Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, e fermo restando il divieto di acquisto di cui all’articolo 122-bis, comma 4, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
«c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;»;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
«g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;»;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
«i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un’attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all’uopo incaricata;»;
«i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati;”;
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.”
Ai sensi del nuovo comma 6 quater dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 il mancato possesso di parte della documentazione prevista dal comma 6 bis per escludere la responsabilità solidale non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Per cui il cessionario può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Infine e previsto che l‘onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Remissione in termini
- Possibilità di poter, per coloro che non hanno effettuato la comunicazione dell’opzione della cessione del credito entro il 31 marzo 2023 per le spese sostenute nel 2022, di effettuare le suddetta comunicazione entro il 30 novembre 2023, per le opzioni di sconto/cessione relative allo scorso anno, non trasmesse a fine marzo. La suddetta possibilità riguarda solo i casi in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”, ossia una banca o una società appartenente a un gruppo bancario, un intermediario finanziario, un’impresa di assicurazione autorizzata a operare in Italia.
Norme di interpretazione autentica
Sono state introdotte alcune norme di interpretazione autentica volte a chiarire che:
- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;
- l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sisma bonus e del superbonus;
- per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro, per le imprese occorre essere in possesso della qualificazione Soa o documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvio delle pratiche per ottenere l’attestazione solo entro il 1° gennaio 2023. Il Parlamento conferma le indicazioni già fornite dall’Agenzia Entrate, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023. La suddetta soglia deve essere
calcolata facendo riferimento a ogni contratto di appalto e a ogni contratto di subappalto.
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