Corte di Cassazione sentenza n. 11449 del 06 luglio 2012
LAVORO SUBORDINATO – PREVIDENZA ED ASSISTENZA – INDENNITA’ E RENDITA – AGRICOLTURA: IN GENERE – CONTRIBUTI: (ESONERI, SGRAVI, AGEVOLAZIONI)
massima
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La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi agricoli (relativi agli anni 1996 e 1997) per le imprese operanti nel Mezzogiorno è quella fissata negli accordi di riallineamento, secondo la disposizione dell’art. 5, comma 4, del D.L. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella L. 608/1996, contenente norma di interpretazione autentica retroattiva, estesa alle imprese agricole (art. 23 della L. 196/1997), così sostituendosi come base imponibile la retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 28, comma 1, D.P.R. 488/1968.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO- MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.
1. Con ricorso al Tribunale di Bari, l’attuale parte intimata, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo che venisse accertato il suo diritto ad un conguaglio dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2004. Il ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.
La domanda veniva accolta dalla Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado. In particolare la Corte, rigettando la contraria tesi dell’Inps, riteneva che la retribuzione giornaliera presa a base del calcolo doveva comprendere la quota corrispondente al t.f.r.
2. Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo, La parte intimata non risulta costituita.
3. L’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione al Decreto Legislativo n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lettera a), nonché in relazione all’art. 1362 c.c., e segg., art. 2120 c.c. ed alla Legge n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.
4. Il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in Legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.
Tale interpretazione, peraltro ha trovato conferma nella norma di interpretazione autentica di cui al Decreto Legge n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 2011.
5. Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda relativamente all’inclusione del TFR nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione.
Le spese dell’intero giudizio vengono compensate in considerazione del fatto che lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere dubbi interpretativi che era opportuno eliminare con il richiamato intervento normativo di interpretazione autentica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda quanto all’inclusione del trattamento di fine rapporto nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola; compensa le spese dell’intero giudizio.
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