CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 luglio 2013, n. 17246
Agenzie di viaggio – Operazioni effettuate dall’agenzia di viaggio – Prestazione unica – Nessuna detrazione dell’imposta relativa ai costi sostenuti dalle agenzie per l’acquisizione presso terzi di beni e servizi per i viaggiatori.
Svolgimento del processo
La società A.M. esercente attività di agenzia di viaggi e tour operator presentava ricorso avverso il diniego di rimborso richiesto dalla medesima avente ad oggetto l’IVA versata per l’anno 2001, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza 45/32/2005.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza nr.181/36/07 depositata in data 5/11/2007, confermava la sentenza di primo grado e rigettava l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo.
La società contribuente non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.74 ter e 38 ter DPR 633 del 26/10/1972 in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto che la società avesse diritto al rimborso richiesto, in violazione della specifica disciplina ad hoc vigente per le agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 74 ter DPR 633/1972.
Il motivo è fondato e deve essere accolto. La predetta normativa prevede infatti che tutte le operazioni effettuate dall’agenzia di viaggio siano considerate come una prestazione unica e pertanto, conformemente a quanto sostenuto dalla ricorrente Agenzia, non è ammessa la detrazione dell’ imposta relativa ai costi sostenuti dalle agenzie di viaggio per l’acquisizione presso terzi dei beni e dei servizi destinati ad essere forniti ai singoli viaggiatori.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto e la resistente condannata alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza. La causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna A.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
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