Corte di Cassazione sentenza n. 1867 del 8 febbraio 2012 

ACCERTAMENTO – SOCIETA’ A RISTRETTA BASE AZIONARIA – LA LITE CON LA SOCIETA’ A RISTRETTA BASE AZIONARIA PRECEDE LA LITE CON IL SOCIO

massima

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Per decidere sulla fondatezza di un accertamento eseguito nei confronti di un socio di società di capitali a ristretta base azionaria, occorre attendere che il contenzioso nei confronti della società sia divenuto definitivo.  Il giudice tributario deve disporre la sospensione del giudizio nei confronti del socio in attesa delle definizione del reddito della società.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 3533/2010, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – È chiesta la cassazione della sentenza n. 618/01/2009, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 01 il 6.10.2009 e depositata il 25 novembre 2009.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di accertamento IRPEF dell’anno 2002, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ed omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c.

2 bis – L’intimato resiste con controricorso e chiede che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

3 – La questione posta con i due mezzi del ricorso va esaminata tenendo conto dell’ormai pacifico principio, secondo cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati. Nel caso in specie, il Giudice di appello, riconoscendo effetti decisivi alla sentenza della CTR, non definitiva, che aveva annullato l’accertamento, relativo allo stesso anno, nei confronti della società e non disponendo la sospensione del giudizio nei confronti del socio, in attesa della definizione del reddito della società a ristretta compagine sociale sembra essersi discostata dal citato orientamento giurisprudenziale.

4 – Data la delineata realtà processuale, sulla base del richiamato principio, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso, per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. A. Di B.”.

La Corte vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione ed il principio richiamato in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito ed anche sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo adeguata motivazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.