Corte di Cassazione sentenza n. 2804 del 5 febbraio 2011
ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – FATTISPECIE – ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE – DOCUMENTI EXTRA-CONTABILI – BROGLIACCIO – RINVENIMENTO AUTO DEL CONTRIBUENTE – CONSEGUENZE RIFERIMENTI NORMATIVI
massima
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Il fisco può legittimamente utilizzare a sostegno dell’accertamento il brogliaccio rinvenuto dalla G.d.F. nell’automezzo del contribuente, pur acquisito senza la prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica, poichè: a) l’automezzo è un bene appartenente all’impresa, vale a dire un bene utilizzato per l’attività aziendale e non necessita dell’autorizzazione; b) il brogliaccio è stato rinvenuto all’interno dell’automezzo del contribuente (esercente attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori), automezzo adibito al trasporto di beni viaggianti; c) in mancanza di impugnazione di tale accertamento in fatto, deve concludersi che il furgone su cui è stato rinvenuto il brogliaccio sia un bene appartenente all’impresa, ossia un bene utilizzato per l’attività aziendale (neppure risultando in alcun modo eccepito che l’automezzo apparteneva a soggetto estraneo all’impresa o era adibito a trasporto per conto terzi)e che pertanto non necessita l’autorizzazione;d)nemmeno risulta che per acquisire il brogliaccio sia stato necessario procedere all’apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili o simili; anzi, l’acquisizione del brogliaccio è avvenuta “col pieno consenso del proprietario dell’automezzo”.
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1. L’ Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di M.B. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva e relative sanzioni concernente il 1994, la C.T.R. Friuli Venezia Giulia riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo) rilevando l’inutilizzabilità, a sostegno dell’accertamento opposto, del brogliaccio rinvenuto dalla G.d.F. nell’automezzo del contribuente e acquisito senza la prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica.
2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.p.r. 633/72) è manifestamente fondato, posto che dalla sentenza di primo grado (cosi come riportata nella sentenza d’appello impugnata in questa sede, non censurata sul punto) emerge che il brogliaccio fu rinvenuto all’interno dell’automezzo del contribuente (esercente attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori), automezzo adibito al trasporto di beni viaggianti, e che tale accertamento in fatto dei giudici di primo grado non risulta essere stato oggetto di impugnazione; deve pertanto ritenersi che il furgone su cui fu rinvenuto il brogliaccio fosse un bene “appartenente” all’impresa, ossia un bene utilizzato per l’attività aziendale (neppure risultando in alcun modo eccepito che l’automezzo apparteneva a soggetto estraneo all’impresa o era adibito a trasporto per conto terzi) e che pertanto non necessitasse l’autorizzazione (v. sul punto cass. n. 10489 del 2003 e n. 13612 del 2003, secondo le quali è legittimo l’avviso di rettifica della dichiarazione della società contribuente fondato su documentazione extracontabile rinvenuta all’interno dell’autovettura dell’amministratore, sottoposta a controllo da una pattuglia della Guardia di Finanza senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, in quanto l’autovettura stessa non era in quel momento adibita ad uso meramente personale o al trasporto per conto terzi ed era da ritenersi un bene appartenente all’impresa).
Resta da aggiungere che non risulta che per acquisire il brogliacco fu necessario procedere all’apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili o simili, che in ogni caso (sempre secondo l’accertamento dei primi giudici – così come riportato dalla sentenza d’appello oggetto di censura in questa sede – e non risultante impugnato) l’acquisizione del brogliaccio avvenne “col pieno consenso del proprietario dell’automezzo”, infine che cass. n. 25253 del 2005, citata nella sentenza impugnata, risulta assolutamente inconferente (riferendosi alla diversa ipotesi di ispezione personale).
Il motivo deve essere pertanto accolto, con conseguente assorbimento dei successivi tre motivi di ricorso. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Friuli.
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