CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2013, n. 28226
Tributi – Fatture per operazioni inesistenti – Dichiarazione fraudolenta – Evasione di pochi euro – Reclusione – Sussiste
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 1 febbraio 2012 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del gip del Tribunale di Latina del 10 ottobre 2007 che aveva condannato C. G. alla pena di due mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di cui all’articolo 2 d.Igs. 74/2000 per aver indicato nella dichiarazione dell’anno 2004 fatture per operazioni inesistenti per euro 107,59, così evadendo Iva per euro 21,51.
2. Ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia che il secondo motivo d’appello aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato per mancanza di offensività e difetto di elemento soggettivo visto l’importo della imposta evasa, e che al riguardo la sentenza non ha motivato, incorrendo così in vizio motivazionale. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 2 d.Igs. 74/2000, in quanto sarebbe stato applicabile l’articolo 3 in quanto fatture emesse da società non più esistente per fallimento, norma che ha una soglia di punibilità.
Considerato in diritto
3. Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo, denunciando carenza motivazionale, non corrisponde all’effettivo contenuto della sentenza impugnata, che reca una adeguata motivazione anche relativamente al profilo dell’elemento soggettivo e della offensività (pagina 3) evidenziando che le risultanze delle indagini “escludono la buona fede dell’imputato che certamente non poteva essere inconsapevole” che le fatture de quibus riguardavano operazioni inesistenti, e che a nulla rileva “il modesto importo dell’Iva evasa, non essendo prevista (sic) per la sussistenza del reato alcun limite di punibilità”.
Il secondo motivo, invece, nelle modalità in cui adduce l’erronea applicazione dell’articolo 2 invece dell’articolo 3 d.lgs. 74/2000, è affetto da genericità nel senso che non si correla specificamente con quanto al riguardo ha argomentato la corte territoriale (nella parte finale della pagina 3) proprio per escludere l’applicabilità dell’articolo 3. E il difetto di specifica correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione rende inammissibile il motivo (da ultimo Cass. sez. II, 21 settembre 2012 n. 36406 e Cass. sez. IV, 4 febbraio 2010 n. 9188).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.