Corte di Cassazione sentenza n. 3956 del 18 febbraio 2011
RISCOSSIONE – AVVISI DI LIQUIDAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO – RECUPERO – DEFINITIVITA’ DELLA SENTENZA – TEMPI PIU’ BREVI
massima
___________
La riscossione dell’imposta di registro contenuta negli atti di rettifica divenuti definitivi passa per il ruolo e non per gli avvisi di liquidazione. In particolare i giudici hanno chiarito che la vecchia legge sulla riscossione, vigente dal 1° marzo 1988 al 1° luglio 1999, prescriveva che in caso di omesso pagamento dell’avviso di liquidazione, la successiva formazione del ruolo. La nuova norma sulla riscossione, a partire dal 1° luglio 1999, ha però annullato l’avviso di liquidazione, lasciando aperta quindi solo la strada del ruolo.
___________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana in accoglimento dell’appello proposto da M.B., da C.G., nonchè da I., L., A., R., M.N., A. e G.G., con sentenza n. 88 del 14.12-21.6.2005, ha annullato l’avviso di liquidazione, emesso il 25.7.2002, relativo ad INVIM ed Imposta di registro e fondato sulla sentenza n. 341/02/98, passata in giudicato, osservando che l’atto era illegittimo, perchè intervenuto dopo la scadenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione di legge, per avere i giudici d’appello applicato il termine di decadenza di cui al citato art. 17, senza considerare che la fattispecie è disciplinata dalla disposizione, specifica, di cui al D.P.R. n. 131 del 1991, art. 76, comma 2, lett. b). Gli intimati hanno resistito con controricorso, eccependo la decadenza dall’impugnazione per il decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., ed hanno, inoltre, depositato memoria, con cui hanno eccepito il giudicato esterno, sulle questioni dibattute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il termine lungo per proporre il ricorso risulta rispettato, essendo la sentenza stata depositata il 21.6.2005, ed il ricorso consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica, il 21.9.2006, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per l’intervenuta formazione del giudicato esterno.
Al riguardo, va osservato che, unitamente alla memoria ex art. 378 c.p.c., M.B. e consorti hanno depositato la sentenza n. 93/6/05 della CTP di Lucca, divenuta irrevocabile – come da attestazione del segretario di quell’Ufficio – in pendenza del presente giudizio di legittimità (dopo il termine di notifica del controricorso), con cui è stato accolto il ricorso, da loro proposto, avverso la cartelle di pagamento emesse a seguito della sentenza n. 110/03/03 di quella stessa CTP, che ha definito il primo grado del presente giudizio. In seno al giudicato in esame, viene, anzitutto, osservato che, in forza della sentenza di riforma n. 88 della sez. 5 del 2005 della CTR – “id est” quella qui impugnata – era venuto meno il presupposto dell’emanazione delle cartelle, e cioè l’iscrizione a ruolo dell’imposta, ed, “inoltre”, viene espressamente affermata l’applicabilità, nella specie, del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 603 del 1973, art. 17, lett. c), facendosi rilevare che poichè “l’accertamento era divenuto definitivo allorquando era divenuta definitiva la sentenza n. 341 dell’8/10/1998 di questa Commissione tributaria provinciale, non seguita da impugnazione, e cioè, come pacifico tra le parti, il 26 gennaio 2000” ne conseguiva che “ai sensi dell’art. 17 citato, la decadenza si era verificata il 31 dicembre 2001, quindi l’atto impositorio e cioè l’avviso di accertamento emanato il 25/7/2002 è stato emanato in carenza di potere ed è stato correttamente annullato”.
La sentenza prende, pure, in esame l’eccezione dell’Ufficio – secondo cui la disposizione non si applica all’imposta di registro, che continua ad essere regolata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 – e la disattende, rilevando che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23, che estende esplicitamente all’IVA il D.P.R. n. 603 del 1973, art. 17, ha natura meramente interpretativa e non significa, “a contrario”, che per l’imposta di registro è stata mantenuta la disposizione pregressa, atteso peraltro, che, così opinando, la “nuova disciplina rimarrebbe priva di operatività, perchè ci sarebbe bisogno per ogni tipo d’imposta di una norma specifica che la menzionasse specificamente al fine di assoggettarla alla nuova disciplina”.
Rilevato, poi, che le predette argomentazioni, che riproducono, espressamente condividendole, quelle della sentenza d’appello, qui impugnata, non possono considerarsi un “obiter dictum”, dato che i contribuenti, com’è dato leggere nel giudicato in esame, hanno contestato, anche in quel giudizio, che l’Ufficio avesse il potere di emettere l’avviso di liquidazione proprio in ragione dell’intervenuta decadenza, del D.P.R. n. 603 del 1973, ex art. 17, lett. c), ne consegue che l’esame della relativa questione è, ormai, preclusa dal giudicato esterno formatosi “inter partes”, tempestivamente eccepito e documentato dai contribuenti (cfr. Cass. S.U. n. 13916/2006).
La Corte ravvisa giusti motivi, tenuto conto del tempo in cui si è formato il giudicato, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 4, sentenza n. 69 depositata il 24 febbraio 2020 - In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 8226 depositata il 23 marzo 2023 - In tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o, comunque, il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3956 depositata il 13 febbraio 2024 - In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 aprile 2020, n. 7795 - L'iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall'art. 15 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 consente all'Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17, sentenza n. 4772 depositata il 2 novembre 2022 - L’imposta fissa di registro per gli atti posti in essere dai Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) può trovare…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 7348 depositata il 14 marzo 2023 - In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha stabilito non soltanto che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…