lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2019, n. 3662- Nell’ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto a termine non possa neppure trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, perché l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto.

la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3481 – Retribuzione sarà riproporzionata all’orario effettivamente svolto – I vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo

l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato, infatti, puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto I' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3464 – Erronea qualificazione del rapporto di lavoro subordinato – Definizione del contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento "ante tempus" nel rapporto di lavoro a tempo determinato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3463 – Nelle realtà aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona ma piuttosto ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta), sia necessaria l’indicazione del nominativo della persona da sostituire

in presenza di una ipotesi di c.d. scorrimento, che questa corte ha ritenuto legittimo, sul rilievo che il lavoratore assunto a termine non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell'impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all'imprenditore - nell'esercizio del potere di autorganizzazione - la facoltà di disporre (in conseguenza dell'assenza di un dipendente) l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto della prima. Ciò sia con riferimento ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 23 legge 28.2.1987 n. 56,

Applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni introdotte con l’art. 1, comma 445, della L. n. 145 del 2018 – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 05 febbraio 2019, n. 1148

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 05 febbraio 2019, n. 1148 Art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 - maggiorazioni sanzioni. Nota integrativa alla circolare n. 2/2019 Con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione delle maggiorazioni degli importi sanzionatori delle violazioni introdotte con l’art. [...]

INPS – Circolare 06 febbraio 2019, n. 19 – Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019

INPS - Circolare 06 febbraio 2019, n. 19 Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019 SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da [...]

INPS – Circolare 06 febbraio 2019, n. 18 – Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018

INPS - Circolare 06 febbraio 2019, n. 18 Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018 SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano gli adempimenti per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 febbraio 2019, n. 3129 – Sul datore di lavoro incombe l’onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione o il funzionamento dell’azienda nonché l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte

una volta accertata l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di uno dei presupposti, il giudice di merito, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatone da applicare, deve verificare se sia manifesta ossia evidente l'insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziamento, cioè della ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa che causalmente determini un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, ovvero della impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse

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