CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15688 depositata il 28 luglio 2016 – Il presupposto per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui all’art. 3, commi 5 e 6, della l. 448/1998 è che l’impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15688 depositata il 28 luglio 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE - MANTENIMENTO NEL PERIODO DELL'AGEVOLAZIONE DI UN DETERMINATO LIVELLO OCCUPAZIONALE - LICENZIAMENTI - PERDITA DEL DIRITTO AL BENEFICIO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza depositata in data 13 novembre 2009, la Corte d'appello di Salerno [...]
