La clausola di salvaguardia nei passaggi di appalto trova derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all’assunzione inerenti alla valutazione dell’attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all’art. 8 legge n. 300/1970 – Cassazione ordinanza n. 22212/2022
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22212 depositata il 14 luglio 2022 è stata chiamata a specificare i limiti riguardate l'applicazione della clausola di salvaguardia nei passaggi di appalto. I giudici di legittimità hanno ritenuto in caso di cambio di appalto la clausola sociale, prevista dal CCNL, che impone al datore di lavoro subentrante [...]