L’articolo 22 del decreto legge n. 50/2022 convertito con modificazione dalla legge n. 91/2022 ha modificato le aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0, istituito dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017.
Il credito di imposta per la Formazione 4.0 è destinato alle piccole e medie imprese che investono nella qualificazione del proprio personale al fine di agevolare il processo di trasformazione tecnologica e digitale contenuto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Il legislatore ha istituito tale misura agevolativa al fine di agevolare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (tecnologia e conoscenze previste dal Piano nazionale Industria 4.0 (Transazione 4.0)). Tra le tematiche della Formazione 4.0 ricordiamo:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
L’entità del credito di imposta per la Formazione 4.0 è stata, da ultimo, modificato per dall’articolo 22 del D.L. n. 50/2022 convertito con modifiche dalla legge n. 91/2022 (G.U n. 164 del 15.07.2022) come di seguito indicato:
- per le piccole imprese il credito di imposta passa dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da formatori esterni qualificati (individuati con apposito decreto del Mise) e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano appositamente certificati;
- per le medie imprese il credito di imposta passa dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
- per le grandi imprese il credito di imposta resta al 30 per cento delle spese ammissibili el limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per i progetti di formativi iniziati dopo il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, la maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 trova applicazione solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
Per quelli, avviati dopo il 18 maggio 2022, che non rispondono ai requisiti del comma 1 dell’articolo 22 del D.L. n. 50/2022 le misure del credito d’imposta scendono al 40 per cento (piccole imprese) e al 35 per cento (medie imprese).
Sono considerati soggetti qualificati quelli indicati all’articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213, L. 160/2019 ed anche:
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L. 232/2016 e
- gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 Regolamento Ue 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
La maggiorazione del credito di imposta Formazione 4.0 è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
Con un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico da compilarsi su apposita piattaforma informatica viene effettuato l’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente.
Sulla base dei risultati dei questionari compilati dai singoli dipendenti si determina il livello di competenze di base e specifiche. In funzione delle competenze accertate e delle esigenze dell’impresa il soggetto formatore determina i contenuti e la durata delle attività formative di base e specifiche (che, complessivamente, non può avere una durata inferiore alle 24 ore) del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, in applicazione degli strumenti previsti dal citato applicando decreto direttoriale, consistenti in moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti .
La maggiorazione del credito di imposta Formazione 4.0 è anche subordinato al superamento di un test finale da parte del dipendente che ha partecipato al corso che si svolgere secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, oltre al rilascio, da parte del soggetto formatore, di un attestato che documenti l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie che sono state oggetto del corso di formazione.
Per i lavoratori che rientrano nelle categorie svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017 l’entità del credito di imposta per la Formazione 4.0 è aumentata per tutte le imprese al 60 per cento fermo restando i limiti massimi annuali.
Obblighi documentali e dichiarativi
l’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 7 D.M. 04.05.2018 stabilisce quali sono gli obblighi documentali e dichiarativi.
In particolare sono tenute a redigere e conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Spese ammissibili
Rientrano tra le spese ammissibili al credito d’imposta quelle si seguito riportate:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Per le attività di formazione che siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo quelle erogate da:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.