CIVILE – CASSAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2021, n. 22246 – In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell’impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 agosto 2021, n. 22186 – Il ricorso è inammissibile per un generico richiamo delle disposizioni codicistiche, senza specificamente indicare i canoni interpretativi violati e senza precisare il modo per il quale si determina la violazione o falsa applicazione degli stessi

Il ricorso è inammissibile per un generico richiamo delle disposizioni codicistiche, senza specificamente indicare i canoni interpretativi violati e senza precisare il modo per il quale si determina la violazione o falsa applicazione degli stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2021, n. 21965 – Il vizio denunciabile deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni tali che la decisione possa ritenersi affetta da un vulnus motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, va conseguentemente esclusa la scrutinabilità delle doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità

Il vizio denunciabile deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni tali che la decisione possa ritenersi affetta da un vulnus motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, va conseguentemente esclusa la scrutinabilità delle doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2021, n. 20384 – In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice “ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare”

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice "ha il potere di valutare la convenienza a procedere all'esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l'ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19971 – Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti

Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20254 – Ai fini dell’annullamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei

Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale, ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei

Torna in cima