CIVILE – CASSAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2021, n. 10271 – Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è l’ipoteca esattoriale hanno natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è l'ipoteca esattoriale hanno natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8521 – Pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi

Pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504 – Giurisdizione del giudice ordinario fallimentare in ordine alle procedure concorsuali della Transazione fiscale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 marzo 2021, n. 8504 Procedure concorsuali - Accordo di ristrutturazione dei debiti - Transazione fiscale - Impugnazione del rigetto - Giurisdizione del giudice ordinario fallimentare Rilevato che In data 27 luglio 2018 la M.e. srl ha presentato istanza ex artt. 182 bis e ter, R.D. 267/1942 (legge fallimentare, breviter [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2021, n. 7336 – Avvocato – Sanzione disciplinare dell’avvertimento per mancato adempimento del mandato difensivo

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2021, n. 7336 Professionista - Avvocato - Sanzione disciplinare dell'avvertimento - Mancato adempimento del mandato difensivo - Omessa restituzione della documentazione richiesta dagli assistiti Fatti di causa Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, applicava all'Avv. A.L. la minore [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 marzo 2021 , n. 5831 – La facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà

La facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2021, n. 5646 – La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2021, n. 5540 – Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo

Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 28972 depositata il 17 dicembre 2020 – La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’articolo 1102 c. c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi

La pattuizione avente ad oggetto la creazione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente come tale parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'articolo 1102 c. c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi

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