Corte di Cassazione sentenza n. 12226 depositata il 18 maggio 2018 – In tema di compravendita immobiliare, qualora il venditore ometta di consegnare il certificato di abitabilità e, tuttavia, si accerti l’utilizzabilità del bene, il compratore non può chiedere il risarcimento del danno commisurato all’importo dei canoni di locazione perduti, atteso che il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso di un bene immobile o alla sua abitabilità non è in sé di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio
Corte di Cassazione sentenza n. 12226 depositata il 18 maggio 2018 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - CERTIFICATO DI ABITABILITA' - OMESSA CONSEGNA - RISARCIMENTO DEL DANNO PARAMETRATO AI CANONI LOCATIZI NON RISCOSSI - CONDIZIONI CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Lecce sez. dist. Taranto, con sentenza 25.10.2016 [...]