COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Torino – Sentenza n. 991 del 20 giugno 2017 – L’art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede la sospensione quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone; con il comma 1 bis, recentemente introdotto, la Commissione dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Torino - Sentenza n. 991 del 20 giugno 2017 PROCESSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente I.B.F., dottore commercialista, ha ricevuto il 26.6.2014 notificazione di avviso di accertamento per l'anno di imposta 2009 con cui venivano ritenuti indeducibili costi per Euro 61.649,00 ripresi a tassazione ai fini imposte [...]