COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Cassazione, sentenza n. 21853 depositata il 21 luglio 2023 – Il giudicato esterno può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di cassazione. Trattandosi della medesima operazione economica, il giudicato esterno non può non essere applicato nella specie, stante l’importanza attribuita al giudicato anche dal diritto dell’Unione, al fine sia di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili ovvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione

Il giudicato esterno può e deve essere rilevato di ufficio nel giudizio di cassazione. Trattandosi della medesima operazione economica, il giudicato esterno non può non essere applicato nella specie, stante l'importanza attribuita al giudicato anche dal diritto dell'Unione, al fine sia di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui risultino esauriti i mezzi di ricorso disponibili ovvero siano elassi i termini previsti per i mezzi di impugnazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sez. n. 16, sentenza n. 608 depositata il 19 luglio 2023 – L’art. 26 c. 5 del DPR 600/73 non contravviene al principio della libera circolazione dei capitali ex art. 63 del TFUE. Tale disposizione prevede che sui redditi da capitale, ai non residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,5%

L’art. 26 c. 5 del DPR 600/73 non contravviene al principio della libera circolazione dei capitali ex art. 63 del TFUE. Tale disposizione prevede che sui redditi da capitale, ai non residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 12,5%

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 2, sentenza n. 4414 depositata il 17 luglio 2023 – La “sospensione” del procedimento di esecuzione del rimborso del credito d’imposta, giustificata dalla esigenza di definire previamente altre esposizioni debitore fiscali del medesimo contribuente, quale misura cautelare esercitata in via di autotutela dall’Amministrazione erariale, rimane assoggettata al principio di legalità e trova nella specie fondamento nella norma di legge attributiva del relativo potere che, se originariamente rimaneva circoscritta alla ipotesi disciplinata dall’art. 38-bis comma 3 d.P.R. n. 633/72, attualmente deve intendersi estesa a qualsiasi violazione tributaria integrante illecito amministrativo in considerazione della più ampia previsione – concernente anche imposte diverse dall’IVA – contenuta nell’art. 23 d.lgs. n. 472/1997

La "sospensione" del procedimento di esecuzione del rimborso del credito d'imposta, giustificata dalla esigenza di definire previamente altre esposizioni debitore fiscali del medesimo contribuente, quale misura cautelare esercitata in via di autotutela dall'Amministrazione erariale, rimane assoggettata al principio di legalità e trova nella specie fondamento nella norma di legge attributiva del relativo potere che, se originariamente rimaneva circoscritta alla ipotesi disciplinata dall'art. 38-bis comma 3 d.P.R. n. 633/72, attualmente deve intendersi estesa a qualsiasi violazione tributaria integrante illecito amministrativo in considerazione della più ampia previsione - concernente anche imposte diverse dall'IVA - contenuta nell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 6, sentenza n. 721 depositata il 17 luglio 2023 – È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri in quanto la norma che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l’indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente

È legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri in quanto la norma che autorizza la notifica elettronica prescrive che esclusivamente l'indirizzo del destinatario risulti da appositi registri e non anche quello del mittente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 1, sentenza n. 4235 depositata il 10 luglio 2023 – In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile (art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10), è desumibile dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e dall’inclusione dell’immobile nell’esatta area di intervento consortile. Di conseguenza, spetta al contribuente l’onere di provare l’inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica

In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo, consistente nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile (art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10), è desumibile dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e dall'inclusione dell'immobile nell’esatta area di intervento consortile. Di conseguenza, spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sez. 26, sentenza n. 2109 depositata il 10 luglio 2023 – La sentenza passata in giudicato non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto

La sentenza passata in giudicato non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. 21, sentenza n. 9295 depositata il 10 luglio 2023 – In tema di abuso del diritto è necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d’impresa», anche in considerazione « dei principi di libertà d’impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.)» e del « principio di proporzionalità (sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C – 28/ 95, A. Leur Bloem)», non potendo il sindacato dell’Amministrazione spingersi sino ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili, solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale

In tema di abuso del diritto è necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d'impresa», anche in considerazione « dei principi di libertà d'impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.)» e del « principio di proporzionalità (sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C - 28/ 95, A. Leur Bloem)», non potendo il sindacato dell'Amministrazione spingersi sino ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili, solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 10, sentenza n. 2587 depositata il 10 luglio 2023 – Non è necessario che il trasferimento in Italia avvenga per ragioni di lavoro al fine di beneficiare del regime fiscale dei lavoratori “impatriati”

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sez. 10, sentenza n. 2587 depositata il 10 luglio 2023 Non è necessario che il trasferimento in Italia avvenga per ragioni di lavoro al fine di beneficiare del regime fiscale dei lavoratori “impatriati” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 La signora B. B. B. G. cittadina brasiliana ha [...]

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