Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4330 depositata il 16 luglio 2019 – Ai fini della imposte sui redditi, una società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR per cui in base all’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio
Ai fini della imposte sui redditi, una società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR per cui in base all'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio