LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31509 depositata il 13 novembre 2023 – Il ricorso in cassazione é inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il (preciso) contenuto dell’istanza rivolta al giudice di primo grado e il provvedimento giudiziale (nonché la riproposizione dell’istanza al giudice di appello), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.

Il ricorso in cassazione é inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il (preciso) contenuto dell’istanza rivolta al giudice di primo grado e il provvedimento giudiziale (nonché la riproposizione dell’istanza al giudice di appello), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31426 depositata il 13 novembre 2023 – Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all’art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento integrale, quale risultante dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria con i dati estratti automaticamente dal registro informatico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31475 depositata il 13 novembre 2023 – Sussiste la violazione dell’art 2697 cod. civ. solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc

Sussiste la violazione dell’art 2697 cod. civ. solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30809 depositata il 6 novembre 2023 – Non integrano violazione dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l’equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell’esclusione dall’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio

Corte di Cassazione ordinanza n. 31593 depositata il 14 novembre 2023 – Anche con riguardo al rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi sia contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre ove l’incompatibilità manchi la portata precettiva della pronuncia va individuata pur sempre mediante l’integrazione del dispositivo con la motivazione

Anche con riguardo al rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi sia contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre ove l'incompatibilità manchi la portata precettiva della pronuncia va individuata pur sempre mediante l’integrazione del dispositivo con la motivazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 31409 depositata il 13 novembre 2023 – Ai fini della tutela reintegratoria l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

Ai fini della tutela reintegratoria l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30838 depositata il 6 novembre 2023 – In tema di estinzione del diritto al risarcimento del danno alla salute, considerata la natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, soltanto la comunicazione al debitore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione determina l’interruzione della prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza

In tema di estinzione del diritto al risarcimento del danno alla salute, considerata la natura recettizia degli atti interruttivi della prescrizione, soltanto la comunicazione al debitore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione determina l'interruzione della prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 31368 depositata il 10 novembre 2023 – Il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d’illegittimità costituzionale, configurandosi come “ius superveniens”, impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l’applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta; con l’ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d’incostituzionalità richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello

Il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello

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