LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31510 – L’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta – che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa

L'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31505 – La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi nazionali; diversamente per i contratti collettivi provinciali, al pari dei contratti di diritto comune, possono essere dedotte nel giudizio di legittimità soltanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e seguenti del codice civile o l’omessa disamina di fatti decisivi

La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi nazionali; diversamente per i contratti collettivi provinciali, al pari dei contratti di diritto comune, possono essere dedotte nel giudizio di legittimità soltanto la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 e seguenti del codice civile o l'omessa disamina di fatti decisivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30933 – La violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

La violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2022, n. 31920 – Non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra

Non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2022, n. 32209 – La regola della totalizzazione prevista dai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 si applica anche alle pensioni di anzianità e la totalizzazione dei periodi risulta subordinata alla condizione che tali periodi non si sovrappongano temporalmente per il solo caso delle prestazioni diverse da quelle per invalidità, vecchiaia e morte

La regola della totalizzazione prevista dai regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72 si applica anche alle pensioni di anzianità e la totalizzazione dei periodi risulta subordinata alla condizione che tali periodi non si sovrappongano temporalmente per il solo caso delle prestazioni diverse da quelle per invalidità, vecchiaia e morte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32116 – In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla “comunicazione” dei recessi e non già alla data di loro ricezione), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni (ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti), ma debba essere unica

In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento, come risulta dal tenore letterale della disposizione, che fa espresso riferimento alla "comunicazione" dei recessi e non già alla data di loro ricezione), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni (ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti), ma debba essere unica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30713 – La natura del “diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 l. 297/1982” quale “diritto di credito ad una prestazione previdenziale si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi della dichiarazione di insolvenza e di ammissione alle procedure concorsuali del datore di lavoro che sia tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo sia proposta

La natura del "diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l. 297/1982" quale "diritto di credito ad una prestazione previdenziale si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi della dichiarazione di insolvenza e di ammissione alle procedure concorsuali del datore di lavoro che sia tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo sia proposta

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