LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32378 – Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale

Qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32290 – L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione

L'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 novembre 2022, n. 32379 – La trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione nel concorso dei requisiti di età e di assicurazione per la pensione di vecchiaia è previsto direttamente dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sicché non è richiesta la verifica di un interesse in concreto. Peraltro tale interesse è indiscutibile, in considerazione delle notevoli differenze di disciplina dei due istituti, dato che l’assegno di invalidità è revocabile nel venir meno delle relative condizioni di salute e non è reversibile ai superstiti.

La trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione nel concorso dei requisiti di età e di assicurazione per la pensione di vecchiaia è previsto direttamente dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sicché non è richiesta la verifica di un interesse in concreto. Peraltro tale interesse è indiscutibile, in considerazione delle notevoli differenze di disciplina dei due istituti, dato che l'assegno di invalidità è revocabile nel venir meno delle relative condizioni di salute e non è reversibile ai superstiti.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32441 – Si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

Si configura l’asserita violazione dell’art. 116 c.p.c. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisca ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32423 – La ricorrenza in quel medesimo frangente di patologie di rango psichico esposte dalla ricorrente non può essere valorizzata a fini risarcitori, in assenza di inadempimenti o di un’intenzionalità lesiva ai danni della ricorrente, restando in ragione di ciò non integrata la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.

La ricorrenza in quel medesimo frangente di patologie di rango psichico esposte dalla ricorrente non può essere valorizzata a fini risarcitori, in assenza di inadempimenti o di un’intenzionalità lesiva ai danni della ricorrente, restando in ragione di ciò non integrata la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32373 – Legittimo trattenere il mancato preavviso a seguito delle dimissioni per giusta causa del dirigente

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2022, n. 32373 Dirigente - Dimissioni per giusta causa - Mancato preavviso - Indennità - Trattenute T.F.R. - Legittimità Rilevato che 1. A.S., già dirigente della E.T. S.r.l., dimessosi il 17.4.2014 ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi (industria) [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2022, n. 32114 – Nel licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni, ma debba essere unica, così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

Nel licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall’art. 4, nono comma l. 223/1991 (il cui termine di sette giorni decorre dalla comunicazione del primo licenziamento), per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non possa essere parcellizzata in tante comunicazioni, ma debba essere unica, così da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31534 – Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato

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