LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31904 – Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore, di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore, di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31863 – In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. L'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30955 – A fronte di previsioni di fonte legale che correlano le sanzioni a condotte in parte assimilabili tra loro, salvo l’elemento della maggiore o minore gravità (cfr. lett. a artt. 494, 495 e art. 498; art. 495, lett. d e art. 498, lett. f) e che, perfino in relazione a condotte non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e che denotano l’incompatibilità a svolgere i compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo, prevedono (art. 496) che il dipendente possa essere mantenuto in servizio— seppur in funzioni diverse da quelle correlate al rapporto educativo

A fronte di previsioni di fonte legale che correlano le sanzioni a condotte in parte assimilabili tra loro, salvo l'elemento della maggiore o minore gravità (cfr. lett. a artt. 494, 495 e art. 498; art. 495, lett. d e art. 498, lett. f) e che, perfino in relazione a condotte non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e che denotano l'incompatibilità a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo, prevedono (art. 496) che il dipendente possa essere mantenuto in servizio— seppur in funzioni diverse da quelle correlate al rapporto educativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31856 – In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2022, n. 31637 – In punto di criteri di valutazione delle prove, costituisce violazione violazione degli artt. 116 e 246 cod. proc.civ. quando il giudice non valuti le dichiarazioni secondo il suo prudente apprezzamento ed attribuisca alle stesse il valore di prove legali, recependole senza apprezzamento critico

In punto di criteri di valutazione delle prove, costituisce violazione violazione degli artt. 116 e 246 cod. proc.civ. quando il giudice non valuti le dichiarazioni secondo il suo prudente apprezzamento ed attribuisca alle stesse il valore di prove legali, recependole senza apprezzamento critico

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2022, n. 31685 – La prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento. Il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull’accertamento d’un fatto, ma sulla statuizione che afferma l’esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione

La prescrizione dell'obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento. Il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento della sequenza possa essere oggetto di censura, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine a uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2022, n. 31642 – Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31866 – In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 – comporta l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione “incidenter tantum” del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c.

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 - comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione "incidenter tantum" del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c.

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