LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20220 – La sentenza d’appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga un’espressa statuizione di condanna, non costituisce titolo esecutivo

La sentenza d'appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga un'espressa statuizione di condanna, non costituisce titolo esecutivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2022, n. 20215 – A fronte della affermazione contenuta sin da ricorso introduttivo sulla occasionalità dell’attività svolta nell’impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalla corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell’impegno, elemento costitutivo ineludibile ai fini dell’insorgere del debito contributivo in questione e della cui prova è onerato l’ente previdenziale

A fronte della affermazione contenuta sin da ricorso introduttivo sulla occasionalità dell'attività svolta nell'impresa dal contribuente, nessun accertamento risulta essere stato fatto dalla corte territoriale in ordine alla abitualità e prevalenza dell'impegno, elemento costitutivo ineludibile ai fini dell'insorgere del debito contributivo in questione e della cui prova è onerato l'ente previdenziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2022, n. 19255 – Il ricorso in cassazione sulla base del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia

Il ricorso in cassazione sulla base del principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20186 – Ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio

Ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2022, n. 20089 – Qualora il reddito conseguito sia superiore alla soglia di Euro 5.000,00, sussiste l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata del professionista, di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, sia in caso di esercizio abituale – ancorché non esclusivo – della professione, sia nell’ipotesi di esercizio occasionale

Qualora il reddito conseguito sia superiore alla soglia di Euro 5.000,00, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata del professionista, di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, sia in caso di esercizio abituale - ancorché non esclusivo - della professione, sia nell'ipotesi di esercizio occasionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834 – L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 19022 – Il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l’istituzione rientra nell’attività organizzativa dell’Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all’affermazione di un obbligo indiscriminato

Il diritto del pubblico dipendente a percepire le indennità connesse alla posizione organizzativa sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato

Torna in cima