LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19831 – La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l’evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

La responsabilità datoriale si fonda pur sempre sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati e, pertanto, la regola di diritto è quella per cui una volta addotta ed individuata una cautela che fosse idonea ad impedire l'evento e che non sia stata attuata, ne resta radicata la responsabilità datoriale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19779 – E’ inammissibile il ricorso in cassazione per la sua genericità quando si limita a richiamare principi giurisprudenziali in materia di valutazione della prevalenza dell’attività senza rapportarsi ai criteri concreti delle stessa come accertati della sentenza di merito

E' inammissibile il ricorso in cassazione per la sua genericità quando si limita a richiamare principi giurisprudenziali in materia di valutazione della prevalenza dell’attività senza rapportarsi ai criteri concreti delle stessa come accertati della sentenza di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19775 – Nel rito del lavoro, l’unica deroga al principio generale dell’impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall’art. 433 c.p.c., che disciplina l’appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l’esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso

Nel rito del lavoro, l'unica deroga al principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che sia stato depositato in cancelleria il testo completo di dispositivo e motivazione è prevista dall'art. 433 c.p.c., che disciplina l'appello con riserva di motivi per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo e prima del deposito della motivazione, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19838 – Il preavviso ha natura “obbligatoria”, con conseguente esclusione, in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, del computo ai fini del TFR e di altre spettanze: “l’indennità di mancato preavviso e l’indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto … attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l’effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto

Il preavviso ha natura "obbligatoria", con conseguente esclusione, in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, del computo ai fini del TFR e di altre spettanze: "l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto ... attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l'effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19781 – Violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19781 Mobbing - Violazione dell’obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore - Nesso causale tra pregiudizio alla salute e condizioni dell'ambiente di lavoro - Insussistenza - Risarcimento dei danni - Esclusione Rilevato - che, con sentenza del 22 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Roma, chiamata [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19778 – Necessario effettuare l’accertamento sulla occasionalità dell’attività svolta nell’impresa dal contribuente che é elemento costitutivo ineludibile ai fini dell’insorgere del debito contributivo della gestione commercianti e della cui prova è onerato l’ente previdenziale

Necessario effettuare l'accertamento sulla occasionalità dell'attività svolta nell'impresa dal contribuente che é elemento costitutivo ineludibile ai fini dell'insorgere del debito contributivo della gestione commercianti e della cui prova è onerato l'ente previdenziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19773 – In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli Obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori

In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli Obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori

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