LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23894 – L’azione violenta che, ex art. 2, T.U. n. 1124/1965, può determinare una patologia riconducibile all’infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell’affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro

L'azione violenta che, ex art. 2, T.U. n. 1124/1965, può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23892 – Il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 si applica unicamente ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico

Il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 si applica unicamente ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2021, n. 23727 – Il ricorso in cassazione per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Il ricorso in cassazione per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 settembre 2021, n. 23821 – Non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione ai limitati fini dell'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23901 – ordinanza ingiunzione per sanzione per l’indebita fiscalizzazione degli oneri contributivi

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23901 Inps - Cartella esattoriale - Notifica - Indebita fiscalizzazione degli oneri contributivi - Accertamento Con sentenza del 24.8.15 la corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del 17.11.10 del tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato nulla la cartella esattoriale recante importo di euro [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23900 – Il disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse appunto diverso

Il disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 settembre 2021, n. 23822 – L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 settembre 2021, n. 23790 – L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa

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