Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42522 depositata il 16 ottobre 2019 – La responsabilità penale è esclusa qualora non è certa la volontà dell’imputato di omettere la condotta dovuta
La responsabilità penale è esclusa qualora non è certa la volontà dell’imputato di omettere la condotta dovuta quando i soci di controllo della società capogruppo avevano adottato le iniziative idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanziaria che aveva, tra le altre, colpito la società amministrata dall'imputato, facendo ricorso anche a beni personali allo scopo di reperire la liquidità necessaria per assolvere alle obbligazioni sociali, e anche insussistente l'elemento soggettivo del reato, sottolineando che la scelta dell'imputato di provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori era avvenuta in una prospettiva di continuità aziendale