PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34943 depositata il 21 settembre 2022 – Gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro possano essere trasferiti ad un delegato (salvo quelli espressamente indicati come non delegabili dall’art. 17 d. Igs. 81/2008), ma ciò determina l’attribuzione di un ben definito novero di competenze e non l’intera gestione aziendale. La delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato

Gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro possano essere trasferiti ad un delegato (salvo quelli espressamente indicati come non delegabili dall'art. 17 d. Igs. 81/2008), ma ciò determina l'attribuzione di un ben definito novero di competenze e non l'intera gestione aziendale. La delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34968 depositata il 21 settembre 2022 – Il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso

Il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33548 depositata il 16 settembre 2022 – Sussiste la concorrente responsabilità del datore di lavoro con quella del costruttore, nel caso di evento dannoso provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina. Grava, infatti, sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine e di adottare tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori

Sussiste la concorrente responsabilità del datore di lavoro con quella del costruttore, nel caso di evento dannoso provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina. Grava, infatti, sul datore di lavoro l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine e di adottare tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273 – Legittimo il decreto di sequestro preventivo a seguito della condotta, posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale, per la continuazione dell’esercizio dell’attività di dentista dopo la sospensione dall’ordine dei medici – chirurghi e degli odontoiatri, quando, cioè, l’indagato non poteva più svolgere l’attività professionale

Legittimo il decreto di sequestro preventivo a seguito della condotta, posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale, per la continuazione dell'esercizio dell'attività di dentista dopo la sospensione dall'ordine dei medici - chirurghi e degli odontoiatri, quando, cioè, l'indagato non poteva più svolgere l'attività professionale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 33976 depositata il 15 settembre 2022 – In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli

In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 3641 depositata il 13 settembre 2022 – Il delitto di sottrazione fraudolenta è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell’Erario – a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria ed il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell’esazione e non già con il debito tributario evaso

Il delitto di sottrazione fraudolenta è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria ed il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte coincide con il patrimonio sottratto alla garanzia dell'esazione e non già con il debito tributario evaso

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33631 depositata il 13 settembre 2022 – I vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, insussistenti nel caso in esame, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici

I vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, insussistenti nel caso in esame, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33626 depositata il 12 settembre 2022 – In relazione alla responsabilità dell’amministratore di fatto è configurabile il concorso nel reato di cui all’art. 2 del lgs. n. 74 del 2000 di colui che – pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia

In relazione alla responsabilità dell'amministratore di fatto è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del lgs. n. 74 del 2000 di colui che - pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia

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