PENALE – GIURISPRUDENZA

Responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001: presupposti, esclusione e criteri di imputazione oggettiva

In tema di responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è di recente intervenuta una interessante sentenza della V sezione penale della Cassazione. In tale sentenza i giudici di legittimità hanno illustrato i seguenti aspetti: necessità della verifica del modello organizzativo per la responsabilità dell'ente; il giudice è chiamato ad adottare il criterio [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 21640 depositata il 2 marzo 2023 – La responsabilità dell’ente, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, sussiste anche quando il reato “presupposto” si estingue per una causa diversa dall’amnistia, pertanto, ai fini della responsabilità dell’ente, il giudice di merito, deve verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello “idoneo” fosse stato rispettato, l’evento non si sarebbe verificato

La responsabilità dell'ente, di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, sussiste anche quando il reato "presupposto" si estingue per una causa diversa dall'amnistia, pertanto, ai fini della responsabilità dell'ente, il giudice di merito, deve verificare se il reato della persona fisica sia la concretizzazione del rischio che la regola cautelare organizzativa violata mirava ad evitare o, quantomeno, tendeva a rendere minimo; ovvero deve accertare che, se il modello "idoneo" fosse stato rispettato, l'evento non si sarebbe verificato

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25327 depositata il 13 giugno 2023 – Non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, salvo la condotta del lavoratore abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

Non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore, salvo la condotta del lavoratore abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25319 depositata il 13 giugno 2023 – In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l’espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l'espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza

Responsabilità amministrativa dell’Ente per infortunio sul lavoro in presenza del modello organizzativo che diversamente da come richiesto dall’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001 non risulta pienamente attuato

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 22683 depositata il 26 maggio 2023, intervenendo in tema di responsabilità per incidente sui luoghi di lavoro ha ribadito che permane la responsabilità amministrativa dell’ente anche se il reato commesso da chi riveste in azienda la posizione di garanzia risulta prescritto quando emerge che dal [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 22683 depositata il 25 maggio 2023 – In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato

In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato

L’omessa risposta da parte del datore di lavoro alla richiesta di notizie dell’Ispettorato del Lavoro, avanzata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 628/1961, non integra il reato previsto in caso di notificazione mediante raccomandata A/R, qualora l’omessa risposta si sia perfezionata con la compiuta giacenza

L’omessa risposta da parte del datore di lavoro alla richiesta di notizie dell’Ispettorato del Lavoro, avanzata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 628/1961, non integra il reato previsto in caso di notificazione mediante raccomandata A/R, qualora l’omessa risposta si sia perfezionata con la compiuta giacenza

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15237 depositata il 12 aprile 2023 – Per le comunicazione del verbale di prescrizioni al datore di lavoro e e della comunicazione dell’avviso Inps di contestazione della violazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 l’effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria, perchè fonte diretta dell’obbligo sanzionato penalmente, cosicchè non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, la quale esclude, per definizione, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

Per le comunicazione del verbale di prescrizioni al datore di lavoro e e della comunicazione dell'avviso Inps di contestazione della violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 l'effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria, perchè fonte diretta dell'obbligo sanzionato penalmente, cosicchè non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, la quale esclude, per definizione, l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Torna in cima