PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, ordinanza n. 24041 depositata il 18 giugno 2021 – In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, di modo che, poiché l’occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell’impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all’imputato, salvo che le contenute dimensioni dell’impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, L.F., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori, di modo che, poiché l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21468 depositata il 31 maggio 2021 – Bancarotta fraudolenta documentale per la sussistenza del reato è sufficiente l’accertamento di una delle condotte previste dalla norma – nel caso di specie la mancata consegna è stata ritenuta equiparabile alla sottrazione delle scritture contabili in cui essa si è di fatto risolta – e la presenza in capo all’imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari

Bancarotta fraudolenta documentale per la sussistenza del reato è sufficiente l’accertamento di una delle condotte previste dalla norma - nel caso di specie la mancata consegna è stata ritenuta equiparabile alla sottrazione delle scritture contabili in cui essa si è di fatto risolta - e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21485 depositata il 31 maggio 2021 – Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è integrato dalla sola indebita compensazione di crediti di imposta – a differenza di quello di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che è fattispecie di mera condotta -, ma richiede anche il fallimento della società, sia che lo si consideri condizione obiettiva di punibilità ed evento “esterno” del reato, tuttavia essenziale

Il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è integrato dalla sola indebita compensazione di crediti di imposta - a differenza di quello di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che è fattispecie di mera condotta -, ma richiede anche il fallimento della società, sia che lo si consideri condizione obiettiva di punibilità ed evento "esterno" del reato, tuttavia essenziale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 20188 depositata il 21 maggio 2021 – Risponde del reato di omesso versamento di IVA, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze

Risponde del reato di omesso versamento di IVA, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore, nonché, come nella specie, di liquidatore, di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 20928 depositata il 27 maggio 2021 – La condotta penalmente rilevante si perfezioni con la sola omissione del pagamento all’Erario degli importi delle somme, risultanti dalla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta o dalla certificazione rilasciata ai sostituiti

La condotta penalmente rilevante si perfezioni con la sola omissione del pagamento all'Erario degli importi delle somme, risultanti dalla dichiarazione presentata dal sostituto di imposta o dalla certificazione rilasciata ai sostituiti

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 19560 depositata il 18 maggio 2021 – E’ responsabile il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di prevenzione e non assolve all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi

E' responsabile il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di prevenzione e non assolve all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi

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