Corte di Cassazione sentenza n. 11957 depositata il 16 maggio 2018 – Nella fase di liquidazione dell’attivo fallimentare, al curatore è riconosciuta la possibilità di incamerare la cauzione prestata da colui che, scelto tramite procedura competitiva, non addivenga, poi, alla stipula del contratto di affitto di azienda cui quest’ultima era propedeutica, così venendo meno al rispetto della suddetta proposta, a condizione che non venga fornita la prova che l’inadempimento sia giustificato da ragioni idonee a compromettere gli interessi dell’aggiudicatario
Corte di Cassazione sentenza n. 11957 depositata il 16 maggio 2018 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - PROCEDURE COMPETITIVE - AFFITTO DI AZIENDA - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO - FATTO IMPUTABILE ALL'AFFITTUARIO - INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE - ORGANI DELLA PROCEDURA - CONDIZIONI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il fallimento della [...]