Corte di Cassazione sentenza n. 9290 depositata il 16 aprile 2018 – In tema di revocatoria fallimentare, nel caso in cui dopo la revoca dell’ammissione del debitore al concordato preventivo si frapponga un intervallo di tempo prima della sua dichiarazione di fallimento, non è esclusa la consecuzione delle procedure concorsuali e, quindi, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento della detta ammissione, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole
Corte di Cassazione sentenza n. 9290 depositata il 16 aprile 2018 FALLIMENTO - EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PRINCIPIO DELLA CONSECUZIONE DI PROCEDURE - EFFETTI - RETRODATAZIONE DEL PERIODO SOSPETTO - INTERVALLO TEMPORALE - RILEVANZA - FATTISPECIE FATTO E DIRITTO 1.- La s.r.l. Grotto Calcestruzzi ricorre per cassazione nei [...]