Corte di Cassazione sentenza n. 9017 depositata il 11 aprile 2018 – In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, qualora il curatore ricorra alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile divengono applicabili alla liquidazione le sole norme previste dal codice di rito, restando esclusa la possibilità di applicare tanto l’istituto della sospensione della vendita che l’art. 107, quarto comma, l. fall. riconosce al curatore, quanto quello della sospensione delle operazioni di vendita che l’art. 108, primo comma, l. fall. riconosce al giudice delegato
Corte di Cassazione sentenza n. 9017 depositata il 11 aprile 2018 FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - RICORSO DA PARTE DEL CURATORE ALLE MODALITA' DI VENDITA PREFISSATE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - POTERI DI SOSPENSIONE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE - FONDAMENTO - APPLICABILITA' DELL'ART. 584 C.P.C. - CONSEGUENZE FATTI DI CAUSA [...]