Corte di Cassazione sentenza n. 9018 depositata il 11 aprile 2018 – In tema di ordine dei privilegi nel fallimento, il rinvio contenuto nell’art. 111-quater, primo comma, l. fall. al grado previsto dalla legge, rende applicabili alla materia le regole sul concorso fissate dall’art. 2777 c.c., che impone un’unicità di graduatoria, senza distinzione a secondo che più privilegi spettino a creditori diversi od allo stesso creditore, e dall’art. 2778 c.c. che prevede l’ordine dei privilegi sui beni mobili