Corte di Cassazione sentenza n. 8503 depositata il 6 aprile 2018 – Nella dichiarazione di fallimento intervenuta a seguito di revoca del concordato preventivo per occultamento della reale entità del debito dichiarato nella proposta concordataria ed avente a oggetto un contratto di leasing (scioltosi con il fallimento del debitore) garantito da fideiussione, il computo del debito effettivo del fideiussore deve essere commisurato a quello del debitore garantito e la sua determinazione deve avvenire applicando i parametri previsti dall’art. 72-quater l. fall.
Corte di Cassazione sentenza n. 8503 depositata il 6 aprile 2018 FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - FALLIMENTO A SEGUITO DI REVOCA DELL’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UN DEBITO CORRELATO A UN RAPPORTO DI LEASING - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LEASING PER FALLIMENTO DEL DEBITORE PRINCIPALE - COMPUTO DEL DEBITO DEL FIDEIUSSORE [...]