CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7488 depositata il 15 aprile 2016 – II d.lgs. n. 147 del 2015, all’art. 5 comma 3 prevede che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. n. 917 del 1986 e gli artt. 5, 5 bis, 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell’imposta di registro di cui al d.p.r. n. 131 del 1986
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 7488 depositata il 15 aprile 2016 IRPEF - PRESUNZIONE DI PLUSVALENZA - PLUSVALENZA PATRIMONIALE REALIZZATA A SEGUITO DI CESSIONE DI UN BENE SULLA BASE DEL VALORE ACCERTATO IN SEDE DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO CONSIDERATO IN FATTO L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei confronti di T.R. (che resiste [...]
