TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5317 depositata il 28 febbraio 2024 – In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7461 depositata il 20 marzo 2024 – L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva

L'accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quello previsto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le medesime regole, sicché il relativo oggetto non è circoscritto ad alcune categorie di redditi e la prova può essere raggiunta anche in via presuntiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7340 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 7465 depositata il 20 marzo 2024 – Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l’interruzione del processo

Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale, sicché la cancellazione dal registro delle imprese della società resistente, in data successiva alla proposizione del ricorso ed alla stessa costituzione in giudizio della società, non determina l'interruzione del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7463 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essa è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma, non determinando l’inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all’art. 168 L. Fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l’ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l’apertura del concordato preventivo

In tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essa è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma, non determinando l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 L. Fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7458 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di I.V.A., qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti e fornisca attendibili riscontri indiziari in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili

In tema di I.V.A., qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti e fornisca attendibili riscontri indiziari in ordine alla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5721 depositata il 4 marzo 2024 – L’avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, e il suo contenuto non dev’essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso dell’art.221 cod. proc. civ. di fronte al giudice ordinario, bensì entro 60 giorni ex art.18 d.lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente all’interno dell’atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso

L’avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, e il suo contenuto non dev’essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso dell’art.221 cod. proc. civ. di fronte al giudice ordinario, bensì entro 60 giorni ex art.18 d.lgs. n.546 del 31 dicembre 1992 davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente all’interno dell’atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso

Il contribuente, a cui viene notificata la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36-bis senza essere preceduta dall’avviso bonario, ha diritto alla riduzione della sanzioni

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 6248 depositata l' 8 marzo 2024, intervenendo in tema di sanzioni tributarie, ha precisato che   "... l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo [...]

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