Corte di Cassazione, ordinanza n. 33562 depositata il 15 novembre 2022 – In tema di IVA l’imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all’esercizio dell’impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera “strumentalità per natura” del bene. In tema di determinazione del reddito d’impresa, non è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale
In tema di IVA l'imposta addebitata al cedente è detraibile dal cessionario solo nel caso in cui il bene acquistato dal cessionario imprenditore sia concretamente destinato all'esercizio dell'impresa e sia inerente a detto esercizio non è sufficiente il requisito astratto della mera "strumentalità per natura" del bene. In tema di determinazione del reddito d'impresa, non è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale