TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione ordinanza n. 33064 depositata il 9 novembre 2022 – In tema di dazi doganali relativi a carburante, il ” serbatoio normale” di cui all’art. 107, 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 proc. civ.

In tema di dazi doganali relativi a carburante, il " serbatoio normale" di cui all'art. 107, 1, lett. a), del reg. UE n. 1186 del 2009, è quello installato dal costruttore su tutti i veicoli o contenitori dello stesso tipo, che risponda alle caratteristiche tecniche predeterminate per ciascun modello realizzato, dovendosi interpretare la norma restrittivamente secondo quanto statuito dalla giurisprudenza unionale. La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 32913 depositata l’ 8 novembre 2022 – Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c. quando la motivazione é inidonea ad esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell’appello. In particolare quando conferma la decisione impugnata senza fare alcun specifico riferimento alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem e non prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi

Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Att. C.p.c. quando la motivazione é inidonea ad esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell'appello. In particolare quando conferma la decisione impugnata senza fare alcun specifico riferimento alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem e non prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3714 depositata il 7 febbraio 2023 – Non sussiste il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva, già versata, per l’avvenuto irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria in virtù della libera scelta effettuata del contribuente, il quale abbia optato per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione

Non sussiste il diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva, già versata, per l’avvenuto irreversibile perfezionamento dell'obbligazione tributaria in virtù della libera scelta effettuata del contribuente, il quale abbia optato per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3456 depositata il 3 febbraio 2023 – L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3277 depositata il 2 febbraio 2023 – Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c.

Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 c.p.c., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3460 depositata il 3 febbraio 2023 – L’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità. L’errore deve consistere, tra l’altro, in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile

L’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze della Corte di Cassazione è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità. L'errore deve consistere, tra l’altro, in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3458 depositata il 3 febbraio 2023 – In tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva e, pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale consegua alla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla riassunzione

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