TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione ordinanza n. 21962 depositata il 12 luglio 2022 – Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all’art. 36 – bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall’art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l’indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all'art. 36 - bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l'indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21960 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32 d.P.R. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell’art.14 della l. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all’art.32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile

In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'art.14 della l. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all'art.32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 21710 depositata l’ 8 luglio 2022 – Gli atti “interruttivi” della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori, principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all’art. 1310 cod. civ.)

Gli atti "interruttivi" della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori, principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all'art. 1310 cod. civ.)

Corte di Cassazione ordinanza n. 21958 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di I.V.A., nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l’imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] […], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l’interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all’impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell’operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

In tema di I.V.A., nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] [...], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l'interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all'impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

Corte di Cassazione ordinanza n. 25425 depositata il 29 agosto 2022 – In tema di IVA, ove il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti

In tema di IVA, ove il cedente non versi l'imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti

Corte di Cassazione sentenza n. 21956 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli  atti  generali,  quali  le  delibere  comunali  o  altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene   determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata

In tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli  atti  generali,  quali  le  delibere  comunali  o  altri regolamenti comunali - che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili - risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene   determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata

Corte di Cassazione ordinanza n. 22343 depositata il 15 luglio 2022 – La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame

Corte di Cassazione ordinanza n. 22342 depositata il 15 luglio 2022 – In tema di IRAP è escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali  del  medico

In tema di IRAP è escluso la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario, della collaborazione part time di un terzo, di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali  del  medico

Torna in cima